SINISTRI STRADALI E LA PROVA DELL’INVALIDITA’ PERMANENTE: NON SEMPRE E’ NECESSARIO L’ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO

La sussistenza dell’invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, in quanto non si può vincolare il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale

Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza Num. 22066 Anno 2018

I fatti di causa

Nel caso di specie i ricorrenti, vittime di un sinistro stradale, proponevano ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello, emessa dal Tribunale di Avellino, con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado del Giudice di Pace.

Il giudice di prime cure  riconosceva ai ricorrenti solamente il risarcimento del danno in relazione all’invalidità temporanea e non anche quello correlato all’invalidità permanente da loro richiesto, motivando che tale invalidità non fosse risultata accertata in conformità alla previsione dell’art. 32, comma 3 ter del D.L. n. 1/12 convertito in I. n. 27/2012; negava, inoltre, il risarcimento del danno morale.

All’esito della pronuncia di primo grado, la quale rigettava la domanda degli attori, questi ultimi proponevano appello al Tribunale di Avellino, che a sua volta la suddetta sentenza affermando -fra l’altro- che,

«nell’ambito delle microlesioni sia comunque necessario un “accertamento clinico strumentale” da intendersi quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini del risarcimento del danno biologico permanente (art 32 comma 3 ter) considerando, di contro, sufficiente un mero riscontro visivo da parte del medico legale solo per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea (art. 32 comma 3 quater)».

Avverso la sentenza di appello del Tribunale di Avellino, i ricorrenti, quindi, proponevano ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due motivi.

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Con il primo motivo deducevano

«violazione e/o errata applicazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. degli artt. 2554, 2043, 2056 cod. civ., del d.l. n. 1 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e art.139 cod. ass.».

In particolare i ricorrenti censuravanono la sentenza per avere ritenuto che

«nell’ambito delle microlesioni sia comunque necessario “un accertamento clinico strumentale” da intendere quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini della risarcibilità del danno biologico permanente» e assumono che i commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 del d.l. n. 1/12 convertito nella I. n. 27/2012 «sono da leggere in correlazione alla necessità […] che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme
(senza differenze sostanziali fra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis)».

La decisione della Corte

Con riguardo al primo motivo di ricorso, unico trattato, la Corte si esprime in tal senso:

il motivo è fondato per quanto di ragione, ossia nella parte in cui contesta l’affermazione secondo cui, ai fini dell’accertamento dell’invalidità permanente, sia sempre necessario un referto di diagnostica per immagini; deve infatti considerarsi che questa Corte si è già espressa al riguardo, sia con la pronuncia n. 18773/2016 (sunteggiata dai ricorrenti) sia -più recentemente- con sentenza n. 1272/2018 che ha affermato il principio secondo cui

«in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l’art. 139, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo modificato dall’art. 32, comma 3 – ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale».

Continua la Corte affermando che

“alla stregua di tale principio, cui il Collegio intende dare continuità, deve dunque ritenersi che, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell’invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale”

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La sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale perché accerti se l’invalidità permanente lamentata dagli odierni ricorrenti possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.

Il secondo motivo, attinente al risarcimento del danno morale che il giudice di merito non ha riconosciuto, resta assorbito dal primo, in quanto la statuizione sul danno morale è suscettibile di essere influenzata dalla decisione relativa alla sussistenza o meno dell’invalidità permanente.

Concludendo, non può essere condiviso quanto statuito dalla Corte d’Appello nella propria pronuncia che prevede come necessario, nell’ambito delle microlesioni necessario, un “accertamento clinico strumentale” da intendersi quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini del risarcimento del danno biologico permanente considerando, di contro, sufficiente un mero riscontro visivo da parte del medico legale solo per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea.

Pertanto, sulla base di quanto sostenuto dalla Corte, la sussistenza dell’invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.

Avv. Alssandra Di Raimondo


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