Si può vietare l’accesso ai cani nei parchi?

Il TAR Toscana, sez. I., con la sentenza n. 694 del 16/05/2017 dispone che si può vietare l’accesso ai cani nei parchi solo se ricorre una emergenza sanitaria.

I Sindaci, secondo quanto previsto dall’articolo 50 del T.u. degli enti locali, D.lgs. n. 267/2000, possono adottare delle ordinanze urgenti, nel caso in cui vi siano delle emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale. I Sindaci possono adottare un’ordinanza con la quale si dispone il divieto di ingresso ai cani nei parchi pubblici. Questo trova la propria giustificazione per la presenza di troppe deiezioni canine che limita in maniera eccessiva la libertà di circolazione delle persone e viola i principi di adeguatezza e proporzionalità previsti dall’articolo 50, comma 5 del d.lgs n.267/2000.

La posizione della giurisprudenza.

Secondo la costante Giurisprudenza, l’articolo 50 deve essere interpretata nel senso che l’esercizio da parte del sindaco di tale potere straordinario presuppone la necessità di un intervento immediato. Lo scopo di tale intervento deve essere quello di eliminare un grave pericolo sanitario e caratterizzato da una situazione eccezionale ed imprevedibile.

La Corte inoltre ha rilevato che le ordinanze urgenti devono indicare il limite di validità temporale, in quanto solamente in via temporanea è consentito l’uso di strumenti fuori dalla norma. Si tratta comunque di una compressione dei diritti dei privati.

Sull’onda di tale sentenza, il TAR Lazio, sezione 2bis, ha emesso la sentenza n. 5836 con la quale ha ribadito che l’ordinanza sindacale che ponga il divieto di introdurre i cani nei parchi pubblici, viola i principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa. Nel caso in esame, infatti, lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica è già soddisfatto. Infatti, risulta sufficiente l’imposizione ai proprietari di animali d’affezione di rimuovere le eventuali deiezioni con gli appositi strumenti.

Dott.ssa Benedetta Cacace