SI DEVE PRESTARE ATTENZIONE ANCHE ALLE IMPRUDENZE ALTRUI


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La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 121 del 2020 ha chiarito che gli utenti della strada devono prestare massima attenzione anche alle imprudenze commesse dagli altri utenti

Nel caso di specie l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 589 c.p., perché per imprudenza, imperizia, negligenza e violazione di leggi, aveva cagionato il decesso di un altro automobilista. Infatti l’imputato, alla guida del suo veicolo, mentre stava percorrendo la via principale ad una velocità di molto superiore rispetto al limite consentito, aveva tamponato un’altra vettura che, senza rispettare la precedenza aveva eseguito una manovra di svolta tagliandogli la strada.

Il Gip, nel dare atto della sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta dell’imputato e la morte della vittima, riconducibile al comportamento colposo dell’imputato stesso, difforme dalle regole di comportamento relative alla circolazione stradale oltre che dagli ordinari canoni di diligenza e perizia, rilevato come le conseguenze pregiudizievoli potevano essere sicuramente evitate, adottando un comportamento alternativo lecito, conforme allo standard di diligenza esigibile, ha precisato che quello che si imponeva all’imputato era il rispetto del limite di velocità e, in ogni caso che mantenesse un’andatura moderata.

Secondo la ricostruzione dei fatti, così come vagliata anche dai giudici di merito, si evince che, quando la vittima aveva iniziato la manovra di attraversamento della carreggiata, il furgone condotto dall’imputato si trovava a circa 30 metri dalla zona dell’urto, pertanto l’auto condotta dalla vittima era visibile.

La situazione concreta esigeva una condotta che potesse assicurare all’imputato la possibilità di arrestare prontamente la marcia del suo veicolo.

Secondo gli Ermellini

“l’avvistamento della vettura della vittima, il cui conducente evidentemente, nell’accingersi a svoltare a sinistra, in prossimità dell’area di intersezione, ha calcolato male i tempi per l’attraversamento, confidando nella velocità moderata del furgono, oppure non si è avveduto del sopraggiungere del furgone stesso implicava la percezione di una situazione in presenza della quale ogni guidatore è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un incidente”.

Infine deve ricordarsi che

“l’utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone o cose, tenendo anche conto di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi non risultino assolutamente imprevedibili”.

La condotta della vittima non poteva di certo ritenersi imprevedibile, essendo infatti prevedibile che, una volta giunto all’altezza dell’incrocio, avvicinandosi alla linea di mezzeria potesse attraversare la corsia.

Costituisce “ius receptum” il principio che nell’ambito della circolazione stradale

“si debba tenere conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l’agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro”,

la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto.

La Corte di Cassazione precisa che

“il principio secondo il quale l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa”.

L’imputato, per la velocità con cui conduceva il suo veicolo non era in grado di compiere tutte le manovre necessarie in sicurezza, come invece previsto dall’art. 141, comma 1 e 2 del D.Lgs.285/92, che impone al soggetto alla guida una valutazione complessiva della situazione.

Avv. Tania Busetto

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