.. E SE IL FUNZIONARIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SVOLGE CONSULENZA FISCALE?

Il funzionario, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, viola i doveri di fedeltà, trasparenza ed imparzialità nel caso in cui svolga attività di consulenza in favore dei privati che si rivolgano a lui per una vertenza fiscale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11237 del 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha chiarito che il funzionario, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, viola i doveri di fedeltà, trasparenza ed imparzialità nel caso in cui svolga attività di consulenza in favore dei privati che si rivolgano a lui per una vertenza fiscale.

Nel caso di specie l’attore aveva convenuto in giudizio l’Agenzia delle Entrate, quale datore di lavoro, per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatogli, per aver svolto attività di consulenza fiscale in favore di un privato cittadino nell’ambito di una vertenza fiscale in cui era contrapposta l’Agenzia, violando così l’obbligo di fedeltà ed esclusività della prestazione lavorativa e del divieto di svolgimento di attività in conflitto di interessi.

L’articolo 2119 del codice civile, in materia di recesso dal contratto per giusta causa, prevede che:

“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda”.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto le doglianze attoree ritenendo che l’attività svolta, oltretutto dietro la percezione di un compenso, violasse palesemente gli obblighi contrattuali e legali imposti al pubblico dipendente così da ledere irreversibilmente il vincolo di fiducia che lega l’amministrazione ed i propri dipendenti e giustificare il licenziamento.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione hanno dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo palese da parte del ricorrente, la violazione degli obblighi di cui alle norme contestate al dipendente, risultando correttamente formulato il giudizio di proporzionalità ex art. 67 del c.c.n.l. in riferimento alla gravità della mancanza e in conformità di quanto previsto dall’art. 54 della Cost., nonchè dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ed infine dall’art. 4 del d.p.r. n. 18/2002.

La Corte evidenzia come debba essere tenuto conto di quello che deve essere l’agire del personale delle Agenzie fiscali

“ispirato ai principi di fedeltà, trasparenza, imparzialità trasfusi anche nella disposizione di cui all’art. 65 c.c.n.l. che contempla il dovere del lavoratore di conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui”.

Infine l’articolo 67 del c.c.n.l. di riferimento, nella disposizione di chiusura, prevede che le mancanze non espressamente previste dai commi precedenti sono in ogni caso sanzionate secondo i criteri previsti dal primo comma.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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