… SE MUORE IL NONNO CHE AIUTA PER IL MANTENIMENTO DEL NIPOTE?

“Sì” all’aumento dell’assegno di mantenimento se il nonno che forniva un cospicuo aiuto economico decede

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 3206 del 2019

Nel caso di specie, l’ex moglie aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di primo grado l’ex coniuge al fine di sentir modificare le condizioni della separazione consensuale avvenuta diversi anni prima.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso, disponendo l’affidamento della figlia alla madre, e l’obbligo in capo all’ex marito di corrispondere alla moglie un assegno di 2.000 euro, di cui 800 euro a titolo di mantenimento per lei e 1.200 euro quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre alle spese straordinarie da sostenersi nella misura del 70%.

I giudici avevano altresì prescritto una serie di interventi da parte dei Servizi sociali del Comune come sostegno psicologico al nucleo familiare e alla figlia minore, per permettere un buon reinserimento nelle attività extra-scolastiche e nel rapporto con i propri coetanei.

L’uomo aveva proposto appello avverso detta sentenza chiedendo la conferma delle statuizioni economiche concordate in sede di separazione consensuale omologata, ossia l’obbligo a suo carico di corrispondere un assegno pari a 300 euro per il mantenimento della minore oltre alle spese straordinarie.

La Corte d’Appello aveva rigettato il suo reclamo, rilevando che in seguito alla morte del padre dell’ex moglie, si era venuto a determinare un rilevante mutamento delle condizioni economiche di quest’ultima, facendo venir meno il consistente aiuto economico in favore della figlia e della nipote, aiuto che aveva consentito sino ad allora alla donna di integrare il modesto importo dell’assegno previsto dalla separazione consensuale.

Inoltre i giudici avevano rilevato che nonostante la donna fosse in possesso di titoli professionali quali una laurea triennale e un’abilitazione all’attività professionale, che in astratto potrebbero garantirle un reddito idoneo alle sue esigenze di vita, in concreto la sua capacità reddituale è pressoché inesistente non avendo maturato all’età di 50 anni nessuna esperienza lavorativa.

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso, ritenendo che

“il decesso del madre della donna costituiscono una circostanza sopravvenuta e rilevante ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione per il venir meno dell’importante contributo economico destinato dal padre al mantenimento della figlia e della nipote”.

Gli Ermellini ribadiscono il principio di diritto per cui

“per ciò che concerne la determinazione degli obblighi di mantenimento dei figli minorenni il giudice non è soggetto al principio della domanda nel presente giudizio”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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