E’ REATO UTILIZZARE LA FOTO DI UN ALTRO ACCOUNT FACEBOOK

Secondo la Cassazione è reato usare la foto di un altro account Facebook

Integra il reato di sostituzione di persona chi utilizza la foto di un altro sul proprio profilo

Chi usa l’immagine di un’altra persona come foto del proprio account Facebook rischia una condanna per il reato di sostituzione di persona. La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 4413/2018 ha confermato la sanzione penale, patteggiata da una donna innanzi al G.U.P., a 15 giorni di reclusione.

All’imputata era ascritto il reato previsto dall’art. 494 c.p., per aver utilizzato, per il proprio profilo Facebook, la foto di un’altra persona. Innanzi alla Corte di Cassazione la donna aveva dedotto la nullità dell’accordo stipulato tra lei ed il pubblico ministero.

Secondo la difesa, erroneamente il giudice non aveva permesso di revocarlo a seguito della possibilità sopravvenuta, stante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 201/2016 di richiedere, con l’atto di opposizione al decreto penale, la sospensione del procedimento per la messa alla prova.

Più nel dettaglio, il giudice non aveva concesso il richiesto termine a difesa e aveva invece accolto l’istanza subordinata, sulla quale si era formato il consenso con il pubblico ministero, di ripartire il pagamento della multa in 30 rate, piuttosto che nelle 18 dell’originario accordo.

Secondo i giudici, l’accordo non era affetto da alcuna nullità in quanto emesso il 20 maggio 2016 quando non era stata ancora né pronunciata né pubblicata la sentenza a cui la difesa faceva riferimento che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lett. e) c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di domandare mediante opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Nel caso in oggetto, l’istanza della difesa, di revoca del consenso al patteggiamento, non si era fondata sulla esplicita richiesta di sospensione del processo per la messa alla prova, ma solamente sulla richiesta di un termine a difesa per valutarne la convenienza.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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