REATI TRIBUTARI E LA RESPONSABILITÀ DELL’ AMMINISTRATORE DI FATTO

La responsabilità dell’amministratore di fatto nei reati tributari

I fatti di causa

La sentenza in commento veniva emessa a seguito dell’ impugnazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, sezione riesame, che confermava il decreto di sequestro del Giudice delle indagini preliminari di Roma, con la quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di un soggetto, ritenuto amministratore di fatto di una società e pertanto autore del reato, per omesso versamento dell’IVA per l’anno di imposta 2013, per complessivi Euro 1.082.631,00, nonché del rapporto finanziario della stessa società, presso la Banca.

Il soggetto, amministratore di fatto, ricorre in Cassazione deducendo, per quanto. Qui ci interessa, violazione di legge, art. 321 e 322 ter c.p.p.; insussistenza del fumus del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10.

In sostanza egli lamentava che al momento del versamento dell’IVA del 2013  non era il legale rappresentante della società e conseguentemente mancavano i presupposti richiesti dalla norma per il sequestro, ovvero il fumus della commissione del reato da parte del ricorrente.

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La decisione della Corte

La Corte respinge il ricorso evidenziando che il giudice del riesame aveva giustamente individuato l’imputato quale amministratore di fatto in quanto aveva fondato la propria decisione su indici sintomatici quali:

-la cessazione della carica a pochi giorni dagli adempimenti del versamento IVA;

-la nomina di un soggetto sconosciuto sul territorio nazionale e senza redditi, già titolare di altre cariche in altre società di riferimento dell’imputato.

Non solo ma gli Ermellini colgono l’occasione per esprimere il seguente principio di diritto:

” In tema di reati fiscali, i destinatari delle norme di cui alla L. n. 74 del 2000 vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta”.

 “Del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l’amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta, mentre l’amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento (art. 40 c.p., comma 2 e art. 2932 c.c.), a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice”.

A tutto ciò si aggiunge anche che

“quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profitto del reato nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta”.

Avv. Tania Busetto


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