QUANDO E SE È LEGITTIMA LA TRASFORMAZIONE DEL VERDE CONDOMINIALE IN PARCHEGGIO

La destinazione a parcheggio di un’area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, non dà luogo ad una innovazione vietata dall’art. 1120 c.c

Corte di Cassazione, sentenza n. 21342 del 2018

Nel caso di specie, un condomino aveva convenuto in giudizio il Condominio per far dichiarare nulla la delibera assembleare con la quale era stato deciso, con il suo unico voto contrario, di adibire a parcheggio l’area condominiale circostante, con la conseguente eliminazione degli alberi da frutto e del vialetto che separava il frutteto all’edificio.

Secondo il ricorrente, la delibera era stata adottata in contrasto con l’art. 1120 c.c., sotto il profilo dell’alterazione del decoro architettonico dell’edificio condominiale, contravvenendo anche alla destinazione contrattuale a verde dell’area interessata, in violazione dell’articolo 4 del regolamento condominiale.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell’uomo, invece la Corte d’Appello aveva accolto il suo ricorso, annullando la delibera condominiale.

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Gli Ermellini, investiti della questione, hanno ritenuto fondato il ricorso presentato dal Condominio ed hanno ribadito il seguente principio di diritto:

“La delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un’area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, non dà luogo ad una innovazione vietata dall’art. 1120 c.c., non comportando tale destinazione alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, né alcuna significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune, ed anzi, da essa derivando una valorizzazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condomini”.

Di conseguenza è priva di ogni rilevanza la questione della menomazione del diritto del singolo condomino alla fruizione dell’area verde nella sua consistenza originaria.

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Il limite previsto dall’art. 1120, ultimo comma, c.c., non si identifica nel mero disagio, ovvero nel minor godimento che l’innovazione procuri al singolo condomino rispetto a quella che, fino a quel momento, è stata la sua funzione della cosa comune.

La norma in questione richiama il concetto dell’inservibilità della cosa comune, concetto che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, implica la concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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