Propaganda elettorale illecita

La Corte di Cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 7680 del 17 febbraio 2017 ha stabilito che in caso di propaganda elettorale illecita, l’elenco delle fattispecie di reato non è tassativo

L’articolo 1 della legge 4 aprile 1956 n. 212, al primo comma, dispone che:

“1.L’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune”.

Il primo comma dell’articolo 8 invece enuncia che:

“1. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’art. 1, destinati all’affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti […]”.

Il terzo comma invece sanziona chi affigge stampati, giornali mutali o altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’art. 1 fuori dagli appositi spazi.

La Corte di Cassazione esamina proprio l’applicazione della propaganda non autorizzata, ovvero quella che il terzo comma dell’articolo 8 della l. 212/1956 definisce fuori dagli spazi appositi.

La vicenda:

Il Tribunale di Como il 28 novembre 2014 aveva condannato il signor M.L., in base all’articolo 8, terzo comma della l. 4 aprile 1956, n. 212, in quanto durante le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Brienno, aveva affisso alcuni adesivi di una lista della quale era candidato, al di fuori degli spazi riservati alla propaganda.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 17 marzo 2016 conferma tale decisione.

Il soggetto, avverso questa decisione propone ricorso per Cassazione.

I giudici della Corte di Cassazione sostengono che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha specificato che la responsabilità dell’imputato era stata riconosciuta dal primo giudice in base alle dichiarazioni di due testimoni che lo avevano visto mentre commetteva il fatto.

Il riferimento a “stampati, giornali murali o altri, o manifesti di propaganda elettorale” è esemplificativo e non tassativo, in quanto, il fine della norma è quello di disciplinare le modalità di effettuazione della campagna elettorale mediante affissioni, che devono essere effettuate negli appositi spazi.

Il legislatore non fa alcuna distinzione in merito alle modalità, mezzi o materiali con i quali la collocazione del materiale di propaganda viene effettuata in concreto, quindi nel concetto di “affissione” deve ricomprendersi ogni attività idonea allo scopo, ivi compreso l’uso di stampati autoadesivi quali quelli utilizzati nel caso in esame.

Dott.ssa Bendetta Cacace