SE PRESTO L’AUTO, CHI PAGA LA MULTA?

La Corte di Cassazione ha rammentato che il proprietario del mezzo è obbligato a conoscere l’identità del soggetto a cui lo affida e a comunicare i dati, altrimenti è legittima la contestazione della violazione ex art. 126 bis c.d.s.

Il proprietario del veicolo deve sempre conoscere l’identità del soggetto a cui lo affida e a comunicarne i dati all’autorità amministrativa che gliene faccia richiesta, giacché responsabile della circolazione del veicolo stesso nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei terzi, per cui, in caso di inosservanza del suddetto dovere, la contestazione della violazione di cui all’art. 126-bis, secondo comma del c.d.s., è legittima.

Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sent. n. 29593/2017.

V. anche

L’articolo 126 bis del Codice della Strada, che disciplina la patente a punti, dispone al secondo comma che:

“Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.

La vicenda che ha condotto all’emanazione della sentenza ha origine quando il ricorrente, deducendo l’erronea applicazione degli articoli 126 bis e 180 del codice della strada e dei principi della Suprema Corte, sostiene, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 126 bis c.d.s., di aver comunicato in maniera tempestiva, tramite raccomandata, i dati anagrafici propri e del conducente, gli estremi e la copia autenticata della propria patente di guida.

I giudici della Suprema Corte sono giunti alle seguenti condizioni:

“In tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa, l’inosservanza di tale dovere di collaborazione essendo sanzionata, in base al combinato disposto degli artt. 126 bis e 180 C.d.s., alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005; che in particolare, si è statuito che, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell’art. 126 bis c.d.s, comma 2, e art. 180 c.d.s, comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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