Possesso e detenzione

Per distinguere il possesso dalla mera detenzione dobbiamo riferisci all’animus del soggetto

Norma di riferimento:

Secondo l’articolo 1140 del codice civile offre una chiara definizione di possesso e cosa si intende per detentore:

il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.

Disciplina:

Costituisce possesso anche l’esercizio in concreto di un diritto corrispondente a un differente diritto reale sulla cosa altrui, è il c.d. possesso dei diritti, e lo ha chi esercita sul bene un diritto reale di usufrutto, servitù ecc.

Sull’elemento dell’animus si fonda la distinzione tra possesso e detenzione, infatti, l’articolo in esame dispone che si può possedere, oltre che direttamente, anche per mezzo di un’altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Quindi, per detenere un bene deve mancare l’animus di esercitare la proprietà o un altro diritto sulla cosa: il detentore riconosce sulla cosa una preminente posizione altrui.

Si avrà detenzione quando si tiene la cosa nell’interesse altrui, in forza di un rapporto di

> dipendenza

> amicizia

o per l’adempimento di una propria obbligazione.

L’articolo 1141 del codice civile stabilisce, chiarisce un’ulteriore importante regola posta a fondamento dell’istituto in esame:

“si presume il possesso di colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

Se alcuno ha comunicato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.

Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.

La legge presume il possesso in chi tiene la cosa, mentre dovrà essere provato di detenerla.