PER LA CASSAZIONE IL RICORSO E’ INAMMISSIBILE SE CONTRARIO ANCHE AD UN SOLO PRECEDENTE DI LEGITTIMITA’

La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, con l’ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4366, ha precisato che il ricorso è inammissibile se contrario anche ad un solo precedente di legittimità.

Tale ordinanza è stata emessa all’esito di un ricorso proposto avverso la sentenza n. 1909/2016 della Corte D’appello di Palermo, che rigettava l’appello proposto avverso il rigetto di un’opposizione a precetto avanti il Tribunale di Agrigento.

La questione di diritto proposta dal ricorrente riguardava l’applicazione alla fattispecie dell’art. 1-bis del d.l. 17 marzo 1999, n. 64, convertito con modificazioni dalla I. 14 maggio 1999, n. 134, in merito all’effetto interruttivo della prescrizione.

Il tema è stato risolta in senso sfavorevole dalla pronuncia di Cass. 11/10/2006, n. 21733.

Invero, in tale sede, la Corte ha statuito che

per i procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data dell’8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell’art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302 (in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 2945 cod. civ.), l’effetto interruttivo della prescrizione – ai sensi dell’art. 1 bis del d.l. 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134 – rimaneva fermo fino alla dichiarazione di estinzione ed il nuovo periodo di prescrizione iniziava a decorrere dalla data di tale dichiarazione, quale che fosse stata la sua ragione”.

Nel ricorso, parte ricorrente non ha proposto alcun argomento nuovo, limitandosi a sostenere la tesi della necessità, ai fini dell’eccezionale operatività dell’effetto interruttivo previsto dal co. 3 dell’art. 2945 cod. civ., anche per i procedimenti esecutivi immobiliari dichiarati estinti, della diligenza del creditore e quindi almeno del deposito della c.d. documentazione ipocatastale.

La Cassazione sottolinea come, avverso tale tesi, è

sufficiente richiamare l’elaborazione dell’eccezionale istituto come operata nel precedente di questa Corte, in ogni caso perché rivolto a neutralizzare i potenziali effetti negativi per i creditori dalla rilevante innovazione normativa consistente nell’introduzione di un regime di ufficioso rilievo di condotte inerti dei creditori quali causa di un’estinzione della procedura, contrario alle – benché non condivisibili – prassi interpretative in genere applicate negli uffici giudiziari italiani nei decenni precedenti”.

Rileva la Sesta Sezione , che

la presenza di un precedente di legittimità, quand’anche unico e perfino remoto, ma univoco e chiaro (ed a maggior ragione, benché tanto non sia affatto indispensabile, quando pacifico nel panorama della scienza giuridica nazionale) è idonea a fare ritenere la sussistenza di un orientamento interpretativo da qualificarsi consolidato, visto che non si è mai evidentemente apprezzata la necessità di rimetterlo in discussione: e tanto costituisce a sua volta il valido presupposto, beninteso se condiviso dal Collegio cui esso è sottoposto nuovamente, dello scrutinio imposto oggi dall’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; pertanto, ove invece detto orientamento sia stato totalmente pretermesso da parte ricorrente, ricorre l’ipotesi di inammissibilità di cui alla norma appena richiamata”.

Invero, tale norma va interpretata alla stregua della pronuncia di Cass. Sez. U. 21/03/2017, n. 7155, secondo cui

in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi inconsistenti”.

Gli ermellini ritengono, pertanto, applicabile il seguente principio di diritto:

in tema di ricorso per cassazione, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità cui si sia conformata la pronuncia gravata ed in mancanza, nel ricorso, di valide critiche al quale il ricorso stesso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.”.

Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile dalla Sesta Sezione, con conseguente condanna alle spese in favore della controricorrente e al versamento, in applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Avv. Silvia Zazzarini


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