CONTO COINTESTATO E SEQUESTRO PREVENTIVO DI SOMME

È legittimo il sequestro preventivo dell’intera somma presente in un conto corrente cointestato?

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 29079 del 2019

Nel caso di specie il Tribunale, in qualità di giudice di secondo grado, aveva provveduto sull’appello presentato dal terzo interessato, nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, con cui era stata respinta la richiesta di restituzione delle somme risultanti a credito sul conto corrente, sequestrate al padre, in relazione ei reati di cui agli articoli 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000, disponendo il dissequestro di tali somme, ordinandole la restituzione in favore del figlio, in considerazione della dimostrazione della provenienza solo da quest’ultimo delle somme a credito presenti sui conto cointestato.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica denunciando la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 321 c.p.p. e 12 bis d.lgs. n. 74/2000 e la contraddittorietà della motivazione, lamentando il travisamento da parte dei giudici di merito della nozione di disponibilità dei beni che possono essere sottoposti a sequestro per equivalente.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso, premettendo che, ex art. 1854 c.c.

“nel caso di conto corrente intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto, cosicché gli stessi possono, legittimamente, disporre, nei confronti della banca o del diverso ente creditizio presso cui sia istituito il conto, di tutte le somme esistenti a saldo su tale conto”.

Solo internamente i rapporti tra i correntisti sono regolati dall’art. 1298, secondo comma c.c., secondo cui il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, salvo che non risulti diversamente, cosicché è permesso superare la presunzione di contitolarità derivante dalla cointestazione, attraverso presunzioni semplici da parte dell’intestatario che deduca una situazione giuridica differente rispetto a quella della cointestazione stessa.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale

“può essere disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322ter c.p., dell’intera somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, senza che assumano rilievo le presunzioni o i vincoli posti dal codice civile per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la successiva possibilità di procedere a un effettivo accertamento dei beni che siano di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato”.

Si è specificato che:

“la libera disponibilità dell’intero compendio di deposito di conto corrente, sia pure da parte di un terzo di buona fede, può determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l’aggravamento delle sue conseguenze, né, per converso, l’imposizione del vincolo sottrae all’interessato strumenti idonei al recupero di ciò di cui sia stato privato, con la conseguente piena legittimità del sequestro preventivo dell’intero saldo attivo di conto”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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