OMETTERE IL SOCCORSO E DARSI ALLA FUGA: CONDUCENTE ASSOLTO IN ASSENZA DI DOLO

Se non vi è dolo nella fuga e nell’omissione di soccorso il conducente deve essere assolto

Secondo i giudici del Tribunale di Forlì, se non vi è la prova della coscienza e della volontà della condotta, i reati non possono dirsi integrati.

Fuggire e non prestare soccorso a causa di un sinistro stradale, sono due comportamenti penalmente rilevanti, sanzionati dall’articolo 189, comma 6 e 7 del codice della strada.

Nel caso in cui manchi il dolo, chi li ha posti in essere deve essere assolto.

A tal riguardo si segnala la sentenza n. 1444 del 13 giugno 2016, emessa dalla sezione penale del Tribunale di Forlì.

Il caso di specie:

Nel caso in esame, all’imputato erano stati contestati i suddetti reati dato che egli, dopo aver tamponato il veicolo che lo precedeva, non aveva ottemperato all’obbligo di fermarsi e prestare il dovuto soccorso alla conducente dell’auto urtata, che in conseguenza dell’occorso, aveva riportato lesioni diagnostiche in pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni.

Il Tribunale monocratico di Forlì, nel decretare l’assoluzione dell’imputato, ha rievocato un orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, citando la sentenza numero 16982 del 2013 nella quale si è disposto che:

“Nel reato di fuga previsto dall’art. 189 VI comma cod. della strada, l’accertamento del dolo, necessario anche di esso di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano unicamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone”.

Nel caso in oggetto, le circostanze del sinistro, emerse nel corso del giudizio, non permettevano di escludere che l’imputato non si fosse effettivamente reso conto di aver impattato con il mezzo della persona offesa o, quantomeno che l’evento era qualcosa di più grave di quanto appariva.

La persona offesa non aveva avvertito subito i disturbi e non si era recata immediatamente al in ospedale, limitandosi solamente a ripartire a sua volta. Questo comportamento poteva ingenerare nell’imputato il convincimento che la donna non avesse riportato alcun danno fisico.

L’imputato si era soffermato alcuni minuti sul luogo dell’incidente, accostandosi sul margine della strada e tenendo una condotta incompatibile con la volontà di impedire la propria identificazione, che è propria della fattispecie di reato di cui all’art. 189, comma 6 e 7 del codice della strada.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER