OMESSA NOTIFICA DEL VERBALE ED IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

Impugnazione della cartella di pagamento nel caso in cui manchi la notifica del verbale

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 30749 del 2018

Nel in esame, il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale, presentata da una contribuente. Per tale motivo questa aveva proposto ricorso sostenendo che poteva esperire il rimedio ex art. 615 c.p.c., e riproponeva gli stessi motivi fatti valere in primo grado, ossia la mancata notificazione del verbale presupposto e la mancata firma nella cartella da parte del legale rappresentante del concessionario del responsabile del procedimento.

Il Tribunale, in veste di giudice di secondo grado aveva accolto l’appello della ricorrente. Secondo il Tribunale, nel caso in cui la notifica dei verbali sia assente ed sia stata notificata la relativa cartella di pagamento la parte può far valere le proprie doglianze avverso la stessa. Quindi, diversamente da quanto statuito dal Giudice di Pace, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. era ammissibile. Tuttavia, precisa che

“la parte ricorrente non aveva proposto tempestiva opposizione avverso la cartella esattoriale ed in definitiva i vizi eccepiti in primo grado sulla mancata notifica del verbale, sulla violazione del termine ex art. 201 C.d.S. e la mancata firma nella cartella del legale rappresentante del concessionario e del responsabile del procedimento dovevano essere proposti entro sessanta giorni dalla notifica della cartella e non potevano essere avanzati ex art. 615 c.p.c.”

La Corte di Cassazione, adita dalla contribuente ritiene infondato il ricorso, sostenendo che in base a quanto già affermato con diverse sentenze e da quanto disposto dal del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 29, le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, sono: l’opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 23, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, infine, l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c..

La prima opposizione è esperibile quanto la cartella di pagamento, previamente iscritta a ruolo, sia stata emessa senza la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada.

Invece l’opposizione all’esecuzione si può esperire quando l’apponente contesta o l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella di pagamento o adduce fatti estintivi sopravvenuti.

Da ultimo, l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., può essere esperita solamente laddove l’interessato contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale.

Il caso di specie deve essere ricondotto nell’alveo della prima ipotesi; pertanto era necessario seguire quanto disposto dalla L. n. 689 del 1981. Quindi, in caso di omessa notificazione del verbale, l’intimato doveva agire tempestivamente ex art.7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e non come nel caso di specie nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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