NON E’ PUNIBILE PER IMPERIZIA IL SANITARIO CHE ABBIA SEGUITO LE LINEE GUIDA

La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con la sentenza n. 50078 del 21 ottobre 2017 ha stabilito la non punibilità per imperizia del sanitario se ha seguito le linee guida

La Corte di Cassazione, con la sent. n. 50078 del 2017 ha affermato che:

“L’art. 590-sexies cod. pen., comma 2, articolo introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24, prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa, nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta imperita nell’applicazione delle stesse”.

Nella vicenda in esame, un medico era stato condannato per lesioni colpose gravi, e ritenuto responsabile di aver cagionato alla vittima una diminuzione della sensibilità della zona interessata da un intervento di lifting del sopracciglio.

La colpa era stata individuata non nella scelta del tipo di intervento, quanto nella imperita esecuzione dello stesso.

V. anche

La Corte ha preso atto dell’esclusione nei gradi di merito dell’applicazione della legge Balduzzi, in base alla quale (L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve), essendo stati apprezzati nella vicenda in questione profili di colpa grave, in quanto la colpa era stata ravvisata nell’imperizia manifestata durante l’esecuzione dell’intervento.

I giudici hanno sottolineato come a seguito dell’abrogazione della disciplina penale relativa alla depenalizzazione della colpa lieve della legge Balduzzi, non si ponga più un problema di grado della colpa, salvo caso concreti in cui la legge Balduzzi possa configurarsi come disposizione più favorevole per i reati consumatisi sotto la sua vigenza coinvolgenti profili di negligenza ed imprudenza qualificati da colpa lieve.

Secondo la Corte di Cassazione, l’intento del legislatore appare quello di:

“Non mortificare l’iniziativa del professionista con il timore di ingiuste rappresaglie mandandolo esente da punizione per una mera valutazione di opportunità politico criminale, a fine di restituite al medico una serenità operativa così da prevenire il fenomeno della c.d. medicina difensiva”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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