NESSUNA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA AL LEGALE CHE ASSISTE IL FALLIMENTO

La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto al compenso dell’avvocato sorge a seguito della cessazione del rapporto professionale

Nessuna liquidazione anticipata al legale che assiste il fallimento se prima non si è definito il giudizio, in quanto il suo diritto al compenso sorge solamente ad affare concluso.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29471/2017, pubblicata il 7 dicembre, con cui ha rigettato il ricorso di un avvocato che aveva invocato il pagamento della propria parcella.

Il caso di specie:

Nel caso in oggetto, un avvocato aveva impugnato l’ordinanza con cui il tribunale di Pavia aveva rigettato il reclamo contro il quale chiedeva la liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta in favore di una s.a.s. in fallimento.

Il tribunale sosteneva che poiché la prestazione non si era conclusa, essendo il giudizio ancora pendente, l’avvocato avesse diritto esclusivamente al rimborso delle spese e ad un acconto conforme agli usi, mentre il professionista aveva presentato una parcella completa e dettagliata per l’intera attività svolta, la cui liquidazione integrale, oltre a non essere prevista, era preclusa dall’impossibilità di valutare i risultati del giudizio e i vantaggi conseguiti dal cliente.

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Pertanto, l’avvocato adiva la Corte di Cassazione, insistendo sul fatto che l’importo richiesto costitutiva solamente un accordo e che proprio per questo motivo aveva depositato parcella dettagliata in modo da consentire al giudice delegato il riscontro delle prestazioni effettuate ed il controllo in ordine alla corrispondenza degli importi richiesti alle tariffe vigenti.

I giudici di Cassazione giungono alle medesime conclusioni del Tribunale.

L’esclusione della possibilità di liquidare integralmente i compensi dovuti per l’attività svolta dall’avvocato, operata dal tribunale, trova conforto nella disposizione dettata dall’art. 2957, secondo comma, c.c. che:

“Nel disciplinare la prescrizione presuntiva delle competenze spettanti agli avvocati ancora la decorrenza del relativo termine alla decisione della lite o ad altri eventi idonei a determinare l’estinzione del mandato e in mancanza al compimento dell’ultima prestazione, in tal modo lasciando chiaramente intendere che il diritto sorge soltanto a seguito della cessazione del rapporto di prestazione d’opera professionale o comunque all’esaurimento dell’affare per il quale è stato conferito l’incarico”.

Nel provvedimento si legge ancora che, è solamente in tal momento che:

“Palesandosi l’impegno profuso dal professionista e gli effetti concreti della sua attività diviene possibile valutare appieno il pregio dell’opera da lui prestate e i risultati e i vantaggi della stessa procurati al cliente”.

Del resto, l’insorgenza del diritto al compenso, per

“l’esclusivo effetto dell’esaurimento dell’affare, non esclude la possibilità che le parti si accordino per la corresponsione di anticipazioni, fermo restando l’obbligo di pagamento del residuo determinato anche esso fin dall’origine o liquidato all’esito della prestazione”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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