NELLE MULTE DEVE SEMPRE ESSERE INDICATO IL LUOGO DELL’INFRAZIONE?

Secondo la Corte Costituzionale, l’indicazione del tratto di strada dell’infrazione è necessario solamente in caso di rilevazione tramite strumenti a distanza

Al fine della validità di una contestazione per violazione del codice della strada è necessario sempre indicare il tratto in cui è avvenuta la violazione?

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione hanno ritenuto i motivi di ricorso, posti a base dell’opposizione al verbale di contestazione, infondati, ossia mancata inclusione del tratto di strada in cui si sarebbe verificata l’infrazione nel decreto prefettizio, con conseguente invalidità della contestazione non immediata.

Si deve rammentare che la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 376 e 17905 del 2008 ha

“espressamente e correttamente escluso finanche la necessità dell’inserimento del tratto stradale nell’apposito decreto prefettizio, essendo quest’ultimo necessario solamente ove la violazione al codice della strada avviene attraverso l’utilizzazione di apparecchiature di rilevamento a distanza e non invece con l’utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia”.

La sentenza in commento, nel rigettare il ricorso si è correttamente uniformata all’orientamento sopra espresso, infatti al ricorrente era stato elevato un verbale per eccesso di velocità, rilevato non tramite strumenti di rilevazione a distanza ma con strumenti direttamente in possesso degli agenti di Polizia, pertanto la mancata indicazione del tratto di strada in cui era avvenuta l’infrazione non invalida il verbale di contestazione, essendo necessario indicare il luogo dell’infrazione solamente nel caso in cui la rilevazione sia stata effettuata tramite strumenti a distanza.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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