NEL PCT SERVE L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ PER LA COPIA CARTACEA DELLA NOTIFICA VIA PEC

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso in cui la notifica della sentenza sia eseguita a mezzo pec, la copia cartacea del messaggio deve essere accompagnata dall’attestazione di conformità, altrimenti il ricorso è improcedibile

La Corte di Cassazione, nel ritenere improcedibile il ricorso rammenta che:

“In tema di ricorso per Cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee dal messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3 bis, comma 5, della L. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositate nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte”.

In tal senso si è pronunciata la Cassazione con due importanti sentenze, la n. 17450 del 2017 e la n. 24292 del 2017.

Nel caso di specie, la notificazione della sentenza impugnata era stata eseguita con modalità telematiche ex l. n. 53 del 1994, ma la copia cartacea del messaggio di posta elettronica pervenuto al destinatario mancava dell’attestazione di conformità del difensore del ricorrente.

Gli Ermellini quindi, con la sentenza in oggetto hanno statuito che nel caso in cui la notifica della sentenza venga eseguita a mezzo pec, la copia cartacea del messaggio di posta elettronica deve essere accompagnata dall’attestazione di conformità, pena l’improcedibilità del ricorso.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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