MEDICI E CURE OMEOPATICHE AD OLTRANZA
Valida la sospensione del medico che prosegue con la cura omeopatica causando la morte di un paziente
Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 27420 del 2018
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha nuovamente ribadito un principio, più volte già affermato in giurisprudenza, in base al quale ai fini cautelari, anche in materia di colpa professionale, si può applicare una misura cautelare, come nel nostro caso la sospensione dall’esercizio della professione, per le esigenze previste dall’art. 274, lett. c) c.p.p., visto che anche in tale ambito è possibile una prognosi di reiterazione dei comportamenti tenuti dal professionista.
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L’art. 274 c.p.p. dispone che:
“1. Le misure cautelari sono disposte:
[…] c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui di procede”.
Nel caso di specie, il medico aveva prescritto una cura omeopatica ad un bambino di sei anni per una otite, ma passati cinque giorni la cura non aveva sortito alcun effetto e la malattia si era aggravata provocando un ascesso celebrale e meningite, con conseguente decesso del paziente.
Il medico per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperiza aveva sottovalutato i sintomi ed aveva continuato con la cura omeopatica, ignorando le linee guida che prevedono che se la cura omeopatica non produca alcun effetto trascorsi 5 giorni, si devono somministrare farmaci convenzionali, quali gli antibiotici.
Vediamo quanto già ribadito da questa Corte in precedenti pronunce (Cass. pen., Sez. 4, n. 1228 del 3 novembre 1994; Cass. pen., Sez. 5, n. 491 del 31 maggio 1991) in tema di misure interdittive per omicidio colposo per colpa professionale:
“mentre per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono sufficienti gli elementi probatori che implicano una ragionevole probabilità circa la ricorrenza dei presupposti del reato ipotizzato e della sua riferibilità alla condotta del soggetto indagato e ciò indipendentemente dal grado della colpa, che attiene al merito, e dalla cooperazione di altre persone nello stesso reato; ai fini cautelari, anche in tema di colpa professionale, è possibile l’applicazione di una misura cautelare per le esigenze previste dall’art. 274 c.p.p., lett. c) poiché anche in materia di colpa professionale è possibile una prognosi di reiterazione dei comportamenti in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista opera e al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio e l’offesa temuta riguarda gli stessi interessi collettivi già colpiti”.