MANCATA PARTECIPAZIONE DEL LEGALE ALL’UDIENZA TELEMATICA

CHE SUCCEDE SE L’AVVOCATO NON RIESCE A PARTECIPARE ALL’UDIENZA TELEMATICA

Il Provvedimento della DGSIA del 20/3/2020, emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 83 del Decreto Legge n. 18 del 2020 ha stabilito che il software Teams, insieme a Skype for Business, è quello che il Ministero ha adottato per la gestione delle udienze da remoto sia civili che penali.

Le udienze civili, così come alcune di quelle penali, possono dunque essere tenute “da remoto” attraverso canali di comunicazione a distanza onde evitare i contatti sociali e prevenire la diffusione del Covid 19.

Ma che succede se per qualche motivo, anche solo tecnico, l’Avvocato non riesce a partecipare all’udienza?

Sul punto si è pronunciata la I Sezione della Cassazione Civile con ordinanza del 13 ottobre 2022, n. 29919 specificando che

In tema di processo programmato da remoto, la parte che non si sia potuta collegare al link della piattaforma team appositamente trasmesso dall’ufficio giudiziario ai fini della celebrazione dell’udienza a distanza ha l’onere di segnalare tempestivamente la sussistenza dei problemi tecnici impeditivi della connessione anche al fine di ottenere la rimessione in termini; ai fini della rimessione in termini, bisogna tener conto anche dei tempi tecnici ordinariamente occorrenti al difensore per la pertinente iniziativa dopo gli eventuali contatti avuti con la cancelleria, attesa la preminente necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di colui che adduca, con una certa immediatezza, di non aver potuto prendere parte all’udienza.”

In particolare, nella fattispecie sottesa alla pronuncia in esame, accadeva che il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, su ricorso della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, accogliesse il ricorso proposto dalla procura, disponendo il rientro di una minore nel luogo da cui sarebbe stata abusivamente sottratta, rilevando che la sua residenza abituale, attesa la non contestazione di parte resistente, fosse da individuarsi presso i genitori con i quali la piccola viveva fin dal giugno 2019, anche evidenziando che la sua permanenza in Italia, fosse stata troppo breve per poter integrare l’ipotesi della residenza abituale.

Avverso tale decreto veniva proposto ricorso per Cassazione articolato su tre motivi.

Per quello che interessa in tal sede, veniva eccepita la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché la Corte di Appello aveva mancato di attivare la piattaforma Teams considerando ininfluente tale collegamento, così violando del principio del contraddittorio fra le parti.

Il difensore di parte ricorrente in particolare, lamentava di aver tentato di collegarsi al link della piattaforma Teams trasmessa dall’Ufficio giudiziario e, non essendovi riuscito, di aver cercato inutilmente di segnalare il problema alla Cancelleria e di aver poi inviato, dopo circa un’ora dall’orario fissato per l’udienza, una pec alla Cancelleria stessa, ove rappresentava il problema tecnico riscontrato e chiedeva di ricevere copia del verbale, nonché che venisse disposto un termine per depositare note conclusive.

La richiesta rimaneva inevasa.

La Corte di Cassazione riteneva però che l’azione del legale fosse stata del tutto tempestiva, giacché la tempistica osservata rientrava

in quell’arco di tempo necessario al difensore per mettere in atto tutte le iniziative necessarie alla soluzione dell’inconveniente, segnalandolo dapprima alla cancelleria e successivamente, per essere rimasta senza esito, trasmettendo una e-mail come ultimo avviso della consumata irregolarità”

Osservava tra l’altro la Suprema Corte che

l’udienza era stata fissata per la discussione e quindi costituiva per la parte l’unica possibilità di sottoporre le proprie, come le altrui dichiarazioni, alla dialettica del contraddittorio”

Così

La mancata risposta alla doglianza di mancato accesso al contraddittorio, segnalata in tempi brevi e con immediatezza, si è certamente tradotta in una lesione del diritto di difesa non essendo stato consentito al difensore la possibilità di inoltrare note scritte come richiesto”.

Nemmeno gli ermellini ritenevano condivisibile l’affermazione della Corte di Appello per cui

ogni circostanza rappresentata nell’udienza dall’ A. sarebbe stata già oggetto di ricorso introduttivo e avversata dalla resistente con memoria difensiva” atteso che lo scopo dell’udienza di discussione è proprio quello di concedere alle parti, di argomentare i fatti oggetto della controversia (tanto più se riguardanti materie delicate come quelle riguardanti i minori) sviluppandone ed integrandone le ragioni sottese alla linea difensiva.

Così, per la ricorrente, si era integrata una lesione del principio del contraddittorio.

Dunque, in conclusione, la Suprema Corte, accogliendo il motivo su esaminato, ritenendo gli altri assorbiti, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa al Tribunale per i Minorenni in diversa composizione.

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Cassazione civile sez. I 13.10.2022 (ud. 27.09.2022 dep. 13.10.2022) n.29919