LEGGE SALVA SUICIDI E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Procedura di sovraindebitamento applicabile anche al debitore che non possiede beni mobili o immobili da liquidare

Tribunale Civile e Penale di Verona sent. n. 24/2018

Nel caso di specie, l’attore aveva presentato una proposta atta ad ottenere l’apertura della procedura liquidatoria prevista dall’articolo 14 ter della l. n. 3/2012, della quota di 1/5 del proprio stipendio per una durata complessiva di 6 anni. La domanda in seguito era stata integrata con la messa a disposizione dell’automobile e di 2.000,00 euro prestati dal padre del richiedente.

L’art. 14 ter della l. n. 3 del 2012 prevede quanto segue:

“1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l’inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché’ una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. L’organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”.

Il Giudice aveva dichiarato l’inammissibilità della procedura in quanto vi era incompatibilità con la messa a disposizione di crediti futuri e il bene messo a disposizione era privo di un apprezzabile valore.

La questione che ci si pone con la sentenza in commento è, nel caso in cui vi sia la sussistenza dei presupposti soggettivi per l’accesso alla procedura di liquidazione, è possibile ammettere a tale procedura il debitore se nel suo patrimonio non residuano beni, mobili o immobili e l’attivo sia costituito solamente da crediti futuri che matureranno nello svolgimento della professione?

Detto diversamente, in mancanza di beni liquidabili, il debitore può in ogni caso essere ammesso alla procedura disciplinata dagli articoli 14-ter e ss. della l. n. 3/2012?

Secondo i giudici aditi, la ricostruzione sistematica della legge in questione permette di rispondere in maniera positiva al quesito posto sopra.

“L’istituto della liquidazione è infatti strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento. Posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall’assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato privo di beni mentre è consentita l’istanza di fallimento in proprio da parte di un imprenditore privo di beni mobili e immobili”.

L’articolo 14 ter l. 3/2012 indica quali sono i beni non compresi nella liquidazione e tale limitazione sta a dignificare che, detratto quanto serve per il mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è compreso nella liquidazione.

Infine, l’articolo sopra menzionato prevede la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e piano ed accorso possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale.

Pertanto:

“Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri”.

Dott.ssa Benedetta Cacace