Le prestazioni accessorie

Nelle società di capitali può accedere che i proprietari della persona giuridica, come soci, eseguono prestazioni accessorie di servizi che ossono essere oggetto di valutazione economica a favore della società medesima oltre a diversa attività lavorativa come quella di lavoratore subordinato, di amministratore etc..

L’articolo 2345 del codice civile disciplina le prestazioni accessorie e recita testualemte:

“Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento.

Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci”.

Le prestazioni accessorie sono uno strumento utile ai fini di vincolare i soci ad effettuare, a favore della società, delle prestazioni che non possono formare oggetto di un conferimento, di conseguenza introducono un elemento personalistico nella partecipazione sociale.

Le azioni con prestazioni accessorie devono essere nominative, e senza il consenso degli amministratori non possono essere trasferite, visto che il trasferimento di dette azioni comporta anche il trasferimento in capo all’acquirente dell’obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie.

Bisogna ritenere che le prestazioni accessorie costituiscano adempimento di obbligazioni sociali e non di un rapporto contrattuale diverso dal rapporto sociale. Ne consegue che la disciplina dei rapporti contrattuali, aventi ad oggetto le stesse prestazioni, sarà applicabile solamente se compatibile con la disciplina della società. Se l’atto costituivo non prevede nulla, si applicheranno nel caso di inadempimento le sanzioni previste dall’articolo 2344 del codice civile.

Dott.ssa Benedetta Cacace