La riduzione del capitale sociale

La riduzione del capitale sociale può essere reale o nominale, a seconda che la riduzione dia o non dia luogo ad un relativo rimborso ai soci del valore dei conferimenti.

L’articolo 2445 del codice civile disciplina la riduzione reale del capitale sociale che si differenzia dalla riduzione nominale che corrisponde alla riduzione del capitale sociale per perdite.

L’articolo 2445, codice civile, dispone che:

“La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale dei soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413. L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l’articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società che abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione”.

La disciplina attuale non richiede più che la riduzione reale del capitale sociale trovi giustificazione nell’eccessività dello stesso per il conseguimento dell’oggetto sociale. Di conseguenza, oggi, la riduzione reale del capitale sociale può essere disposta dalla società anche per cause differenti dall’esuberanza dello stesso.

Dott.ssa Benedetta Cacace