LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE

Un solo condomino può revocare l’amministratore?

È possibile revocare l’amministratore di condominio anche senza il consenso dell’assemblea

I rapporti tra condomini spesso si caratterizzano per un’elevata conflittualità con l’amministratore. Capita spesso che il singolo sia messo in minoranza da una maggioranza assembleare compiacente e da un amministratore poco corretto. Cosa si può fare in tal caso?

Normalmente l’assemblea, con le maggioranze previste dalla legge, nomina, conferma o revoca l’amministratore di condominio, ma il singolo può revocargli l’incarico?

L’amministratore ha il dovere di compiere, nell’interesse del condominio, molteplici attività, in mancanza delle quali è inevitabilmente responsabile.

In base agli articolo 1129 e 1130 del codice civile, in caso di gravi irregolarità l’amministratore può essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso anche di un condomino solo, e di conseguenza indipendentemente dalla volontà della maggioranza dei condomini.

L’amministratore, ad esempio è vincolato a convocare l’assemblea per rendere e far approvare il rendiconto consuntivo, ed è obbligato anche ad aprire e ad usare il conto corrente condominiale per la gestione degli incassi e dei pagamenti condominiali.

Queste ed altre ipotesi previste dalla legge, sono le gravi irregolarità in presenza delle quali l’amministratore può essere revocato dal tribunale

A prescindere dalla volontà espressa dall’assemblea e dagli altri condomini, nel caso in cui l’amministratore si sia reso responsabile di una sere di gravi irregolarità, elencate dalla legge, il singolo può revocargli l’incarico rivolgendosi al Tribunale competente.

Il Tribunale, una volta ricevuto il ricorso provvederà a nominare il giudice investito del procedimento, il quale emanerà un decreto di comparizione delle parti, e sarà cura della parte ricorrente comunicare alla controparte.

Sostanzialmente verrà fissata un’udienza dinnanzi al giudice, in cui il condominio e l’amministratore spiegheranno le proprie ragioni: il primo farà valere i presupposti per la revoca dell’incarico, mentre il secondo cercherà di giustificare le contestazioni avanzate, negando ogni responsabilità.

 

Dott.ssa Benedetta Cacace


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