LA RESPONSABILITA’ DELL’AVVOCATO NEL CASO DI RICORSO NON TEMPESTIVO

RESPONSABILE L’AVVOCATO SE IL RICORSO INTEMPESTIVO FA PERDERE IL CLIENTE?

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 10320 DEL 2018

In ambito di responsabilità professionale del legale per omesso svolgimento di attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non, si applica non soltanto all’accertamento del nesso causale tra l’omissione e l’evento del danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, dato che trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solamente mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa.

Tale è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza in commento.

Alla base di questa vi è un’omissione alquanto evidente da parte dell’avvocato.

Quest’ultimo aveva infatti depositato in ritardo il proprio appello in Cassazione finendo per far acquisire valore di giudicato a quanto decretato dai giudici di merito.

Il cliente, tuttavia, come riconosciuto dagli Ermellini aveva la ragionevole probabilità di vedersi riconosciuto un proprio diritto e di qui la responsabilità dell’avvocato.

Nello specifico, a seguito di una separazione, i giudici della Corte d’Appello di Torino avevano riconosciuto il diritto del padre a vedersi restituito quanto indebitamente versato a titolo di mantenimento per la circostanza che il figlio fosse divenuto nel frattempo maggiorenne e che non coabitasse più con la madre.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno evidenziato che secondo un orientamento oramai consolidato, il raggiungimento della maggiore età del figlio e la mancata coabitazione non costituiscono condizioni per legittimare la restituzione da parte dell’ex moglie di quanto corrisposto dall’ex marito, e di cambiare, quindi, il contenuto dell’accordo raggiunto in fase di separazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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