LA QUERELA PUO’ ESSERE IMPLICITA MA DEVE ESSERE INEQUIVOCO L’INTENTO PUNITIVO

La manifestazione della volontà di querelare l’imputato, è valida ancorché non formalizzata in un vero e proprio atto di querela, se dall’atto sia desumibile l’intento punitivo.

Ciò è quanto affermato  con la sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 52538 del 17 novembre 2017 .

In Cassazione, l’imputato aveva evidenziato come la natura di atto negoziale propria della querela impedisse l’equiparazione ad essa della comunicazione della notizia di reato.

Non sembra che possa revocarsi in dubbio l’impossibilità di equiparare i due atti attesi che la comunicazione della notizia di reato ha il compito di veicolare all’interno del procedimento, la notizia di reato ed eventualmente la connessa manifestazione della volontà punitiva raccolta a verbale della polizia giudiziaria ma non ritenuta tra gli atti che sono inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p. e sono utilizzabili dal giudice ai fini della decisione.

Pertanto, se è vero che il favor querelae induce la giurisprudenza a considerare querela, in situazioni di incertezza manifestazioni non esplicite di volontà punitiva provenienti dalla persona offesa e contenute negli atti redatti dalla polizia giudiziaria, ciò ovviamente non vuol dire che la comunicazione della notizia di reato possa supplire da un punto di vista contenutistico alle carenze dell’atto di querela, anche perché la comunicazione della notizia di reato non rientra tra gli atti ex lege contemplati dall’art. 431 c.p.p.

L’omessa conoscenza degli snodi processuali del giudizio di primo grado impedisce di comprendere appieno se nel caso in oggetto vi sia stata o meno una equiparazione dei due atti, come contestato dal ricorrente.

I giudici di Cassazione hanno ritenuto infondato il ricorso in quanto dalla disamina degli atti hanno scorto che la richiesta di punizione “fosse stata chiaramente espressa dalla persona offesa ai carabinieri, che l’avevano riportata nel verbale di denuncia e sommarie informazioni del 30 agosto 2010” e che

“il Tribunale aveva espresso conforme valutazione richiamando la richiesta della persona offesa che il colpevole fosse punito riportata nella comunicazione di notizia di reato redatta dai Carabinieri della Compagnia di…”,

tanto

“valutando il contesto in cui tale manifestazione di volontà era stata raccolta: preso l’ospedale di … prima che la persona offesa fosse trasferita in altro nosocomio per essere sottoposto ad intervento chirurgico”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER