LA PROVA TESTIMONIALE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

L’escussione dei testimoni spesso è un elemento fondamentale per ricostruire con esattezza la dinamica di un incidente stradale

Nell’ambito dell’infortunistica stradale, come in molte altre materie oggetto di accertamento giuridico, la prova testimoniale assume fondamentale importanza. La presenza di testimoni sul luogo in cui si verifica un sinistro spesso è l’unico elemento con il quale è possibile ricostruire l’esatta dinamica che ha caratterizzato l’incidente e le effettive responsabilità nella sua causazione.

Durante gli anni si sono registrati numerosi casi di falsi testimoni, comparsi improvvisamente nel corso nella causa quando le cose per il danneggiato iniziavano a complicarsi notevolmente e l’iter risarcitorio incontrava degli ostacoli.

Per porre fine a tale pratica e garantire la genuinità delle procedure di risarcimento, il legislatore del 2017 è intervenuto a dettare delle regole ben precise sull’indicazione dei nominativi delle persone che hanno assistito a un sinistro, contenute all’interno della c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza.

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Se l’incidente ha causato danni solamente a cose, il danneggiato deve identificare gli eventuali testimoni presenti sul luogo in cui è avvenuto l’incidente già nella denuncia di sinistro o in ogni caso nel primo atto formale nei confronti dell’impresa di assicurazione.

In assenza di tale indicazione, l’identificazione è richiesta dall’assicurazione con raccomandata a/r entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia del sinistro. Una volta ricevuta la richiesta, la parte deve comunicare i testimoni entro i successivi 60 giorni, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento.

I termini per identificare i testimoni non valgono soltanto per il danneggiato: anche l’impresa di assicurazione è tenuta ad individuare e a comunicare ulteriori testimoni nel termine di 60 giorni da quando ha ricevuto la relativa comunicazione da parte del soggetto danneggiato.

Nel caso in cui i testimoni siano identificati in un momento successivo rispetto ai termini massimi appena esposti, la prova testimoniale è inammissibile, pur se restano salve le risultanze contenute nei verbali delle autorità che siano eventualmente intervenute sul luogo dell’incidente.

Se il giudice accerta, nell’ambito delle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni connessi alla circolazione stradale, che in più di tre sinistri negli ultimi 5 anni ricorrano gli stessi nominativi di testimoni, è tenuto a trasmettere una apposita informativa alla Procura della Repubblica.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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