LA PERDITA DELL’AMICO FIDO

Il Tribunale di Vicenza ha disposto che la perdita dell’amato amico a quattro zampe deve essere risarcita

È meritevole di ristoro economico il danno non patrimoniale legato alla perdita dell’animale domestico, in quanto la sua tutela costituisce un diritto inviolabile, tutelato tramite l’aggancio all’articolo 2 della Costituzione, trattandosi sempre più spesso di un vero e proprio membro della famiglia.

Ciò è quanto stabilito dal Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 24/2017, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda riguardante la perdita di un cane che i padroni avevano affidato alla clinica veterinaria.

Il caso di specie:

Nel caso in esame l’animale era stato sottoposto ad un intervento chirurgico e, dopo l’operazione, era scappato dalla clinica veterinaria e non era stato più ritrovato, nonostante l’immediata denuncia di smarrimento e le approfondite ricerche.

I proprietari dell’animale, presentarono istanza, al fine di convenire in giudizio la clinica veterinaria affinché venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti in conseguenza della perdita del loro animale domestico.

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Secondo gli attori, la fuga e la presunta morte del cane erano riconducibili all’omessa vigilanza e negligenza del personale di turno preposto alla custodia dell’animale, che era stato lasciato libero di scorrazzare all’interno dei locali dell’ambulatorio.

Secondo i giudici sussiste l’inadempimento del contratto d’opera professionale con cui la clinica si era impegnata sia allo svolgimento dell’operazione, che alle cure post operatorie, comprendenti anche la sorveglianza dell’animale.

Confermata la responsabilità della clinica per l’evento dannoso, ex art. 1228 del codice civile, il giudice sposta la sua attenzione sull’individuazione e quantificazione dei danni.

Il rapporto con gli animali d’affezione non può essere paragonato con quello con una cosa, essendo una relazione con esseri viventi prevalentemente fonti di compagnia, e nella maggior parte dei casi, considerati dai loro padroni come membri della famiglia.

Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene di dover aderire all’indirizzo giurisprudenziale favorevole al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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