LA PATOLOGIA DERIVANTE DA MALASANITA’ DEVE ESSERE IDENTIFICATA

Malasanità: i giudici non possono solamente limitarsi ad accertare gli evidenti errori, ma devono anche soffermarsi sulla diagnosi precisa della malattia e sulla sua durata

Nel caso in cui sia chiamato ad affrontare un caso di malasanità, il giudice deve indagare l’esatta patologia derivante dalla condotta del sanitario, mettendo in atto tutte le indagini e gli approfondimenti a tal fine necessari.

Ai fini civili non è possibili limitarsi a prendere atto del chiaro peggioramento delle condizioni del paziente; questo è quanto si evince dalla sentenza n. 822 del 2018 della Corte di Cassazione, relativa ad un caso di responsabilità dello psicoterapeuta.

Il caso:

Nel caso in esame, il medico era ricorso in Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione nel procedimento in cui il medico, era imputato di lesioni colpose gravissime in danno di un minore, per aver adottato una metodologia adeguata e corretta nello svolgimento della sua attività professionale di psicoterapeuta del minore.

V. anche

Tra le doglianze, il medico si lamentava che in giudizio erano mancato elementi dai quali si poteva desumere che la malattia del bambino fosse gravissima.

Anche secondo la Corte di Cassazione, né la Corte d’appello né il giudice di primo grado avevano offerto una

“compiuta risposta in ordine alla precisa diagnosi della malattia sofferta dal minore ad alla sua durata”.

Nel dettaglio, i giudici di merito si erano limitati ad individuare i diversi errori nei quali era incorsa l’imputata senza specificare il loro grado di incidenza sulla patologia già sofferta dal minore, la precisa diagnosi insorta a seguito dell’intervento del medico e la prevedibile durata di quest’ultima.

Pertanto, nonostante fossero evidenti e dimostrati gli errori commessi dalla psicoterapeuta nella terapia praticata, l’incertezza con cui risultavano trattati gli aspetti inerenti la diagnosi precisa della malattia e la sua durata ha determinato la Corte di Cassazione a procedere all’annullamento con rinvio al giudice dell’appello.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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