LA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA TRASMESSA ALLA CANCELLERIA VIA PEC

La nomina del difensore di fiducia può essere trasmessa anche via pec?

La Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 53217 del 2018 ha avuto modo di rammentare le modalità di deposito della nomina del difensore di fiducia, così come delineate dall’art. 96 c.p.p.:

“1. L’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.”

Pertanto questa norma disciplina espressamente le forme attraverso le quali l’Autorità che procede può essere posta a conoscenza della nomina fiduciaria e prevede che quest’ultima è fatta:

  • con dichiarazione resa all’autorità procedente,
  • ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

Pertanto, osservano i giudici

“che, al di fuori del caso di dichiarazione dell’indagato o imputato che nomini il difensore e che sia raccolta direttamente dall’Autorità ricevente, la nomina incorporata in un atto scritto può seguire solo due canali di comunicazione all’autorità che procede, o la consegna o la trasmissione via raccomandata, mentre non è espressamente prevista nessun’altra forma di veicolazione. Anzi, è proprio la regolamentazione espressa della modalità di trasmissione solo via raccomandata che lascia escludere che per “consegna” possa intendersi una forma di comunicazione dell’atto diversa dal materiale deposito di esso presso l’ufficio deputato a riceverlo.”

Avv. Tania Busetto


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