LA MATERNITA’ SURROGATA CON UNO SGRUARDO ALLA GRECIA

Vediamo la normativa che regola la maternità surrogata in Grecia

La maternità surrogata è una questione alquanto dibattuta al giorno d’oggi; tanti Paesi e tante legislazioni diverse. Oggi affronteremo la questione parlando della normativa che regola tale fenomeno in Grecia.

La Grecia dal 2002 ha una legislazione propria per quanto riguarda il fenomeno della maternità surrogata.

L’articolo 1458 del codice civile greco introdotto dall’articolo 8 della legge n. 3089 del 2002 si occupa nello specifico della questione; tuttavia nel 2005 è stata introdotta la legge n. 3305/2005 “imposizione della riproduzione medicalmente assistita” che si occupa più nel dettaglio sia della maternità surrogata che della procreazione medicalmente assistita. Tale procedura inizialmente era prevista e concessa solamente per i cittadini Greci ma dal 2014 tale pratica è stata resa disponibile anche per i soggetti residenti all’esterno, con l’entrata in vigore della L. 4272 del 2014.

Tale ampliamento della normativa consente anche ai soggetti stranieri, non residenti stabilmente in Grecia, la possibilità di richiedere l’autorizzazione giudiziaria ad intraprendere un percorso di maternità surrogata, dichiarando domicilio temporaneo nel Paese.

L’ autorizzazione deve essere rilasciata dal Tribunale che darà parere positivo ed emetterà una formale sentenza nel caso in cui vengano soddisfatti i requisiti sottoindicati:

  • La coppia o la donna che fa domanda per usufruire del programma di maternità surrogata devono dare la prova medica di non essere in grado da un punto di vista fisiologico di portare a termine una gravidanza;
  • La madre committente non deve avere una età anagrafica superiore ai 50 anni;
  • La madre surrogata deve essere sana sotto ogni punto di vista, fisico e mentale ed ha l’obbligo di sottoporsi ad una visita psicologica accurata;
  • Affinché la madre surrogata non rivesta la condizione sia di madre biologica che di madre genetica del futuro nascituro, gli ovuli che le verranno impiantati non devono essere suoi ma devono appartenere o alla donna che fa richiesta o ad una donatrice esterna;
  • Da ultimo le parti, compresi i mariti/compagni delle donne coinvolte devono firmare un accordo dove manifestano il proprio consenso ad intraprendere il percorso di surrogazione senza alcuno scambio finanziario. Pertanto il programma in questione è sempre volontario, non vi è la corresponsione di un compenso alla donna che si offre di prestare il proprio grembo; tuttavia la madre surrogata deve essere indennizzata delle spese sanitare sostenute, comprese quelle per l’inseminazione artificiale, per il controllo del buon andamento della gestazione e la nascita del bambino. Inoltre questa deve essere indennizzata a causa del ridotto compenso derivante da un rapporto di lavoro dipendente o autonomo o perché ha usufruito di permessi non retribuiti.

Nel caso in cui tutte le sopracitate condizioni siano soddisfatte il Tribunale rilascerà l’autorizzazione a procedere ed il medico competente feconderà in vitro gli ovuli.

In base alla normativa nazionale la madre del bambino nato da tale pratica non è colei che lo ha partorito ma la donna alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione di cui sopra.

Infine, per quanto riguarda la questione della registrazione all’anagrafe, verrà apposto sempre il nominativo della donna a cui è stata rilasciata l’autorizzazione del Tribunale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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