LA DITTA

Articolo 2563 codice civile: la ditta

La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore. Differentemente dal nome civile, ha come scopo principale la distinzione dell’impresa da quelle concorrenti, ma ha anche la funzione di consentire ai terzi di giungere ad una rapida individuazione dell’impresa

L’articolo 2563 del codice civile stabilisce che:

“L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto dall’articolo 2565”.

La ditta altro non è se il nome commerciale dell’imprenditore, lo identifica come soggetto di diritto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, normalmente coincide con il nome civile dell’imprenditore. In base all’articolo 2564 del codice civile:

“Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore”.

Quindi per rispettare il principio di novità, la ditta non deve essere uguale o simile a quella utilizzata da un altro soggetto per non creare confusione in merito. Per quanto riguarda le imprese commerciali dovrebbe, in base al secondo comma dell’articolo 2564, trovare applicazione il criterio della priorità dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Malgrado quanto detto, tende a prevalere l’idea che si registra per prima prevalga solamente nel caso in cui chi abbia usato in precedenza la medesima ditta, senza registrarla, non sia in grado di provare la conoscenza del precedente utilizzo da parte dell’altro imprenditore. Tuttavia il diritto all’uso esclusivo della ditta, si configura solamente quando i due imprenditori si trovano in un rapporto concorrenziale, e sorgono problemi di confusione in merito all’oggetto o al luogo dell’impresa.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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