La confisca per i reati informatici
Il rinvio operato dall’art. 640 quater del codice penale alle disposizioni relative alla confisca comportano una particolare attenzione per ogni operatore del diritto.
Prosegue l’analisi dei reati tipizzati dal codice penale e rivolti alla prevenzione delle condotte rilevanti e volte a prevenire attacchi informatici.
Proprio all’interno dell’analisi della fattispecie contenute nel codice Rocco, rileva quanto disposto dall’art. 640 quater. Le stesso fa riferimento ad alcune norme precedenti e, per quanto concerne la nostra analisi, viene operato un esplicito rinvio al disposto di cui al secondo comma dell’art. 640 ter c.p..
La norma esclude esplicitamente, però, l’eventualità che il reato sia stato commesso da un operatore del sistema. Viene fatta salva, invece, l’ipotesi di frode informatica ai danni dello Stato.
La confisca ex art. 322 ter codice penale.
Passiamo ora ad analizzare il particolare istituto individuato dall’art. 322 ter del codice penale. La rubrica dello norma potrebbe confondere il lettore con quanto disposto dall’art. 240 del codice penale. La disposizione che a noi interessa, è stata introdotta nel 2000 e differisce dalla più antica tipologia di confisca. La differenza risiede, sostanzialmente, nell’obbligatorietà riferita all’applicazione dell’istituto, sempre con riferimento al profitto ottenuto dal reato.
Prezzo e profitto del reato possono essere intesi quali sinonimi in questo caso, dovendosi intendere solo una qualsiasi utilità economicamente valutabile, direttamente derivante dalla commissione del reato, ossia il frutto del reato.
La norma in esame è stata introdotta proprio per colpire quelle condotte penali che incidono sul buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. La confisca risponde, così, ad una finalità general preventiva, volta a censurare quelle condotte connotate da un abuso della posizione che assume il ruolo statale all’interno delle varie ipotesi di rinvio.
La giurisprudenza ed i reati informatici.
Per quanto riguarda l’opinione giurisprudenziale sviluppatasi sul punto, con particolare riferimento ai reati informatici, possiamo definire compiuto il percorso esegetico operato dai Giudici di legittimità.
L’iniziale orientamento dei Giudici di Piazza Cavour, ben interpretato dalla sentenza n. 26046/2003, aveva individuato l’oggetto della confisca solamente su ciò che rappresenta solamente il profitto o il prezzo del reato. Aveva così escluso la confisca per un valore equivalente ai due parametri prima indicati.
Le Sezioni Unite, però, il 22 novembre 2005, sentenza n. 41936, hanno stabilito il principio opposto, ovvero che:
“[…] è possibile dedurre che la confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato sia applicabile anche in caso di condanna o di pena patteggiata, per uno dei reati elencati dall’art. 640 quater del codice penale […].
Avv. Jacopo Marchini