L’INCARICATO ALLA BIGLIETTERIA DELLA FERROVIA RIVESTE LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE?

L’incaricato alla biglietteria non riveste alcun potere autoritativo e certificativo, in quanto tale figura si risolve nell’esercizio di mansioni di ordine.

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 45465 del 2018

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano confermato la condanna dell’imputata per il reato di peculato continuato, per essersi appropriata, quale incaricata di pubblico servizio, nella qualità di addetta alle vendite di titoli di viaggio presso una stazione ferroviaria, di un biglietto del valore di euro 55, di cui aveva il possesso, ceduto verso corrispettivo e senza contabilizzazione ad un utente, che lo aveva pagato a sue mani.

L’art. 314 c.p., che disciplina il peculato, prevede che:

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Quello che ci si chiede è se l’imputata, quale “operatrice commerciale” nell’esercizio delle sue funzioni alle dipendenze della società privata che opera per il trasporto ferroviario in regime di concorrenza con altre imprese sia stata correttamente condannata per il reato ex art. 314 c.p. e non per il reato ex art. 646 c.p.

Secondo l’art. 358 c.p.p. l’incaricato di un pubblico servizio è colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d’impiego con un determinato ente pubblico.

Quindi, non si richiede che l’attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se posto in essere tramite organismi privati, realizzi finalità pubbliche.

Invece l’art. 358 c.p. esplica il concetto di servizio pubblico, ritenendolo omologo alla funzione pubblica.

Il legislatore ha escluso dal novero degli incaricati di pubblico servizio coloro che esplicano semplici mansioni d’ordine, ossia mansioni meramente esecutive, non aventi carattere di discrezionalità.

Nel caso di specie dobbiamo richiamare l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, la trasformazione della rete ferroviaria in società per azioni non ha cancellato le connotazioni proprie della originaria natura pubblicistica dell’ente; pertanto gli addetti che provvedono alla constatazione dei fatti e alle verbalizzazioni sono pubblici ufficiali.

L’incaricata alla biglietteria è un pubblico ufficiale?

Il capoverso dell’art. 358 c.p., come modificato dall’entrata in vigore della legge n. 86 del 1990 esclude espressamente dall’area pubblicistica l’esercizio di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.

Detto ciò si deve giungere alla conclusione che l’incaricato alla biglietteria non riveste alcun potere autoritativo e certificativo, in quanto tale figura si risolve nell’esercizio di mansioni di ordine.

Quindi, esclusa la veste di incaricato di pubblico servizio, la condotta posta in essere dalla ricorrente, deve essere qualificata nel reato meno grave di appropriazione indebita.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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