INPS – ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA


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Si deve iscrivere alla gestione separata INPS il professionista che in pensione continua a lavorare

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 7485 del 2020

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha chiarito che il professionista che in pensione svolge attività lavorativa, deve iscriversi alla gesione separata INPS.

Nel caso di specie sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano accolto l’opposizione proposta da un contribuente avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione separata.

La Corte aveva ritenuto che, trattandosi di soggetto che aveva svolto attività di lavoro autonomo dopo il pensionamento, doveva trovare applicazione l’esclusione dall’iscrizione alla Gestione separata ex art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, che, nel dare una interpretazione all’articolo 2, comma 26 della l. n. 335/1995 aveva esonerato dall’iscrizione i soggetti che svolgevano attività di lavoro autonomo in seguito al pensionamento effettuato da parte di enti privati gestori di forme di previdenza obbligatorie.

L’INPS, nell’adire la Corte di Cassazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 11 e 12 del d.l. n. 98/2011, per aver i giudici di merito ritenuto che il controricorrente, pur avendo continuato a svolgere attività lavorativa autonoma, in seguito al suo pensionamento, e avendo versato all’ente privato solamente il contributo integrativo, non fosse tenuto a iscriversi presso la Gestione separata INPS.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso, rammentando che

“l’articolo 18,d.l. n. 98/2011, nel prevedere, al comma 12, che l’articolo 2, comma 26, l. n. 335/1995, si interpretase nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, ossia agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai d.l. n. 509/1994 e 103/1996, ha testualmente esteso l’esclusione dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata ai soggetti di cui al comma 11, cioè ai soggetti già pensionati”.

Pertanto, i princi di diritto elaborati, nell’interpretazione della disposizione ex art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011 devono essere applicati anche al caso in oggetto.

Il fatto che il legislatore, nel dettare la norma d’interpretazione autentica ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, abbia escluso dall’obbligo di iscrizione alla Gestione sepatata i pensionati che svolgono attività di libero-professionista, per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo e che versioni all’ente di categoria un contributo soggettivo, sta a significare a contrario che questi soggetti, nel caso in cui non fossero stati tenuti a versare il contributo all’ente di categoria, dovevano iscriversi alla Gestione separata, altrimenti non ci sarebbe stato alcun motivo di menzionare

“i soggetti di cui al comma 11”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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