INCIDENTI E VALORE PROBATORIO DEL VERBALE DI POLIZIA

Qual è il valore probatorio dei verbali di polizia?

I verbali delle autorità intervenute sul luogo dell’incidente hanno valore di piena prova?

Spesso e volentieri, quando i sinistri stradali hanno delle dinamiche complesse, i conducenti dei mezzi coinvolti interpellano le autorità, che intervengono sul posto in cui si è verificato l’incidente, raccogliendo le dichiarazioni e le testimonianze dei presenti, eseguendo gli opportuni rilievi e redigendo un verbale relativo all’occorso.

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Non di rado ci si è domandato che tipo di valenza abbiano tali verbali in un eventuale successivo giudizio avente ad oggetto la responsabilità dell’incidente ed il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dello stesso.

La giurisprudenza si è confrontata diverse volte su questo argomento, allineandosi su un principio oramai consolidato che attribuisce rilevanza di piena prova solamente ai fatti che gli agenti di polizia hanno potuto accertare visivamente in conseguenza del loro intervento. Invece, a tutte le circostanze apprese da terzi o in conseguenza di altri accertamenti, deve essere dato valore di prova che il giudice può liberamente valutare e apprezzare in giudizio.

Su tale punto è particolarmente significativa la sentenza della Corte di Cassazione n. 38/2014 del 3 gennaio 2014, che fa espressamente riferimento ad altri precedenti alquanto significativi.

In tale sentenza si legge che:

“è principio consolidato quello per cui l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.

Merita di essere segnalata anche la sentenza della terza sezione civile della Cassazione n. 13195/2013 del 28 maggio 2013 che, successivamente ad aver affermato che la precedente pronuncia n. 3282/2006 “ha effettivamente affermato che il rapporto redatto dagli agenti intervenuti sul posto dopo un incidente stradale costituisce atto pubblico, con valore di piena prova ai sensi dell’art. 2700 c.c., in ordine ai fatti accertati visivamente circa la fase statica quale risultava al momento del loro intervento”, ha aggiunto che si tratta di un principio consolidato, affermato anche dalle sentenze n. 28939/2005, n. 14038/2005, n. 3522/1999 e n. 1673/2009.

Pertanto, i giudici hanno chiarito che

“quante volte i fatti riferiti dai pubblici ufficiali autori del rapporti si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale non implicante margini di apprezzamento, per infirmarne la valenza di piena prova occorre la querela di falso”.

Si deve tener conto del fatto che, come sottolineato dai giudici della Corte di Cassazione con la sent. n. 22662/2008

“anche se il rapporto di polizia fa piena prova, sino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza, è indubbio che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti…, i verbali, per la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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