IL TRADIMENTO DI RIPICCA

DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI – IL TRADIMENTO DI  RIPICCA

LE NORME

Recita l’art. 143 del c.c

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.’

Dall’altro canto dispone l’art. 151 c.c. che ‘la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.’

IL CASO

Dopo alcuni anni di matrimonio, la moglie abbandona il tetto coniugale per intraprendere una nuova relazione. In sede di ricorso per separazione il marito, adducendo che il matrimonio è finito a causa del tradimento della moglie, chiede l’addebito della separazione alla moglie.

CONSIDERAZIONI

Ad una prima lettura delle norme, considerato il mancato rispetto dell’obbligo alla fedeltà coniugale e alla coabitazione sembrerebbero sussistere i presupposti per una pronuncia di separazione con addebito alla moglie.

La pronuncia di addebito ha delle rilevanti conseguenze economiche nei confronti del coniuge contro il quale è pronunciata, quali: la perdita del diritto all’assegno di mantenimento (qual’ora sussistano i presupposti per il riconoscimento)e la perdita dei diritti successori nei confronti dell’ex coniuge.

Tuttavia, ai fini dell’addebitabilità della separazione ad un solo coniuge, è necessario che la violazione sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e sussista un rapporto di causa/effetto tra la violazione stessa e la sopravventua intollerabilità della convivenza.

La giurisprudenza ha più volte rilevato che in caso di tradimento l’addebito della separazione è possibile solo se l’infedeltà è stata causa della crisi coniugale. Non pertanto l’effetto di una crisi già insita nella vita di coppia.

E’ necessario infatti valutare il comportamento di ciascuno dei coniugi in confronto con quello dell’altro e valutare cosa abbia innescato la crisi coniugale.

Ben potrebbe essere, il tradimento, solo un comportamento di ‘ripicca’ nei confronti di un coniuge poco presente alla vita coniugale e perciò irrispettoso della regola secondo la quale deve prestare assistenza morale al coniuge.

Tanto che in un caso di tradimento  di ‘ripicca’ del coniuge a seguito di un precedente tradimento dell’altro, la separazione è stata addebitata al coniuge che era venuto meno ai suoi doveri coniugali per primo in ordine cronologico poiché con il suo comportamento aveva innescato la crisi coniugale e il secondo tradimento era un mero effetto di una crisi già esistente.

SENTENZA

Così si è espressa la Corte di Cassazione, sez. Civile I, sentenza n. 3318 del 2017,  in merito alla richiesta, da parte di un soggetto, di addebito della separazione alla moglie che lo aveva tradito, ma solo a seguito della scoperta di preesistenti relazioni extraconiugali del marito:

‘l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale è di regola sufficiente, da sola, a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si costati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto’.

Avv. Elisa Bustreo