IL REDDITO DI CITTADINANZA

Il Reddito di Cittadinanza

Con il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 è stato introdotto nel nostro ordinamento il reddito di cittadinanza.

Che cos’è il reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza è un aiuto economico che viene erogato dall’INPS, come si legge anche dalla sua guida ad esso dedicata, nella misura massima di euro 780 mensili, per tutti i cittadini aventi un reddito basso o pari a 0.

Il beneficio economico in questione è composto da due varianti:

-la quota A, ossia l’integrazione al reddito, che può arrivare al massimo a 6.000 annui e si calcola tenendo conto il numero e la tipologia dei componenti il nucleo familiare e

-la quota B, che in caso il nucleo risieda in un immobile in affitto non può essere superiore ad euro 3.360 annui e in caso di mutuo non può superare i 150 euro mensili.

L’obbiettivo di tale misura è quello di migliorare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, aumentare l’occupazione e contrastare la povertà.

Il Reddito di cittadinanza, come si legge sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it è associato ad un

“percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale”.

Chi può accedere a questo beneficio economico?

Vi sono alcuni requisiti per avere diritto a tale sostegno economico, ossia:

  • essere in possesso della cittadinanza italiana o europea o essere uno straniero lungo soggiornante e residente in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 in via continuativa (gli stranieri dovranno presentare la certificazione del reddito e del patrimonio familiare che sarà rilasciata dal Paese di origine);
  • avere un Indicatore di Situazione Economica Equivalente il c.d. “ISEE” inferiore ad euro 9.360 annui.
  • Essere in possesso di un patrimonio immobiliare non superiore ad euro 30.000,00 con esclusione della prima casa dal conteggio
  • Avere un patrimonio finanziario che non superi i 6.000,00 euro a meno che non vi siano familiari portatori di disabilità o questo non venga incrementato dagli altri componenti del nucleo familiare
  • Avere un reddito familiare non superiore ad euro 6.000,00 annui moltiplicato per la scala di equivalenza. Tale soglia può essere elevata sino ad euro 9.360,00 nel caso in cui il nucleo familiare risieda in un’immobile in affitto.

Nel testo originario erano esclusi dal beneficio anzidetto i nuclei familiari che al loro interno abbiano un componente che abbia rassegnato le dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi, tranne il caso delle dimissioni per giusta causa, invece con le recenti modifiche viene escluso solamente il richiedente che si sia volontariamente dimesso negli ultimi 12 mesi.

Come presentare la domanda per il reddito di cittadinanza?

La domanda per richiedere il reddito di cittadinanza può essere presentata tramite diversi canali:

1.per via telematica sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it;

2.presso i Caf o

3.a partire dal giorno 6 di ogni mese presso gli uffici postali situati nel territorio italiano a partire dal 6 marzo 2019.

La domanda viene presa in carico dall’INPS entro 10 giorni dalla richiesta ed entro i cinque giorni seguenti verifica il possesso dei requisiti in capo al richiedente e nel caso di esito positivo riconosce il beneficio che verrà erogato tramite una carta di pagamento elettronica, c.d. “carta rdc”, emessa da Poste Italiane.

Tale carta dà la possibilità di acquistare beni e servizi di consumo, consente di prelevare denaro contante per un importo massimo di 100 euro mensili, importo che aumenta in base al numero di componenti del nucleo familiare; pagare le utenze domestiche; da ultimo dà la possibilità di effettuare un bonifico mensile a favore del locatore o del concessionario del mutuo.

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione altrimenti la somma di denaro residua verrà scalata dalla mensilità successiva, nel limite del 20% del beneficio erogato.

Inoltre, trascorsi 30 giorni dall’accoglimento della domanda tutti i componenti del nucleo familiare devono rendere la “dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro” ad esclusione:

  • dei soggetti minorenni ;
  • dei beneficiari del reddito di cittadinanza pensionati
  • bei beneficiari della pensione di cittadinanza;
  • dei disabili con capacità lavorativa ridotta di oltre il 45%;
  • coloro che hanno già un impiego o stanno frequentando un regolare corso di studi o di formazione

La durata massima del beneficio previsto dal reddito di cittadinanza è di 18 mesi e può essere rinnovato per altri 18 mesi.

I nuovi emendamenti hanno disposto che in caso di coniugi separati dopo il 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da un verbale redatto dalla polizia locale e i familiari di persone portatrici di una disabilità sono tenute ad accettare un’offerta di impiego non più entro 250 km ma entro 100 km.

Il nucleo familiare può richiedere e percepire il reddito di cittadinanza anche nel caso in cui tutti i componenti percepiscano la NASPI, e nel caso in cui tutti i componenti siano lavoratori sia autonomi che dipendenti.

Nel caso in cui un’azienda assuma un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza ha qualche agevolazione fiscale?

Certamente si, infatti se le imprese assumono un beneficiario durante i primi 18 mesi ottengono un esonero contributivo per non meno di 5 mesi per un massimo di 780 euro mensili.

Si decade dal beneficio del reddito di cittadinanza, come previsto dall’articolo 7, comma 5 nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare:

 

  1. non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all’articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
  2. non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, di cui all’articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
  3. non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione cui all’articolo 20, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’articolo 9, comma 3, lettera e) del presente decreto;
  4. non aderisce ai progetti di cui all’articolo 4, comma 15 nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
  5. non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b) numero 5), ovvero in caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
  6. non effettua le comunicazioni di cui all’art. 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rde maggiore;
  7. non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 3 comma 12;
  8. venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9”.

Il d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019 nell’istituire il reddito di cittadinanza ha previsto altresì tutta una serie di sanzioni per i “furbetti”.

Innanzitutto, l’articolo 7 comma 1 dispone che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il secondo comma precisa che:

“l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai dini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni”.

Avv. Tania Busetto


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