IL PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO


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Quando il pignoramento presso terzi assume le forme del pignoramento dello stipendio

Il pignoramento dello stipendio è un istituto giuridico che rientra nel pignoramento presso terzi, disciplinato all’art. 543 c.p.c. Il terzo che si inserisce nel rapporto tra debitore e creditore è il datore di lavoro o la banca. Costui si impegna a versare al creditore le somme dovute a titolo di pignoramento e trattenute dallo stipendio del debitore.

Il pignoramento però non può riguardare l’intero stipendio del lavoratore, sono infatti previsti dei limiti che variano in funzione della natura del credito. Le tipologie di classi di credito che possono concorrere tra loro sono:

crediti alimentari;
crediti per tributi;
altri crediti.

La regola generale dispone che il pignoramento possa riguardare al massimo 1/5 dello stipendio calcolato sul reddito netto percepito dal debitore, ma vi sono delle eccezioni:

per i debiti di natura alimentare (autorizzati dal giudice) la legge eleva tale limite a 1/3;
per i debiti nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione il limite varia in base allo stipendio percepito (così per stipendi fino a 2500 € il limite massimo è 1/10, per stipendi fino a massimo 5000 € è 1/7, per stipendi oltre 5000 € è 1/5).

Nel caso in cui concorrano più pignoramenti per crediti di natura diversa (es. credito alimentare e credito finanziario) il limite massimo pignorabile è la metà dello stipendio. Se invece concorrono più pignoramenti per crediti della stessa natura, come annunciato, i limiti sono quelli sopra evidenziati, per cui il creditore pignoratizio intervenuto per secondo dovrà attendere il soddisfacimento del primo.

Per quanto riguarda il calcolo del quinto pignorabile, esso va compiuto a partire dal reddito del lavoratore al netto delle imposte e diversamente da quanto previsto per il pignoramento della pensione, non vi è un minimo vitale da sottrarre.

PIGNORAMENTO DELLA BUSTA PAGA

Il pignoramento della busta paga avviene mediante notifica dell’atto di pignoramento al debitore e al datore di lavoro, il quale trattiene dal salario mensile del dipendente le somme ivi indicate. Quindi lo stipendio ottenuto dal lavoratore sarà già al netto dell’importo oggetto del pignoramento.

PIGNORAMENTO SUL CONTO CORRENTE

Nel caso di pignoramento effettuato sul conto corrente le regole sono parzialmente diverse. La misura del pignoramento dello stipendio varia di anno in anno al variare dell’ammontare dell’assegno sociale erogato dall’INPS:

per le quote di stipendio già accreditate in banca prima del pignoramento l’importo pignorabile è quello eccedente il triplo dell’assegno sociale (per il 2019 l’assegno sociale è pari a 457,99 € dunque la quota impignorabile è 1373,97 €);
per le quote di stipendio accreditate dopo la data di pignoramento invece valgono le regole riportate sopra.

Dott.ssa Giorgia Frigo

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