IL NUOVO AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ RISPONDE PER LE MANCANZE DEL SUO PREDECESSORE

Occupiamoci delle responsabilità che  incombono sul nuovo amministratore di una società

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 39230 del 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39230 del 2018 è stata chiamata a risolvere la questione riguardante le responsabilità che incombono sul nuovo amministratore di una società, in seguito alle mancanze operate dal precedente amministratore.

Nel caso di specie, il nuovo amministratore di una società era stato dichiarato colpevole per il reato ex art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 per aver omesso di dichiarare dei redditi IRES/IVA conseguiti dal precedente amministratore, in seguito alla vendita di alcuni immobili.

A nulla è valsa la sua tesi difensiva, secondo la quale questi avrebbe più volte richiesto le scritture contabili al suo predecessore, al fine di continuare l’attività di impresa ma questo si era sempre rifiutato di fornirgliela.

Il vecchio art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, vigente all’epoca dei fatti disponeva che:

“È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro 77.468,53”.

L’attuale testo vigente invece prevede che:

“È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50mila”.

Ciò che si evince è che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in questione, la cui struttura materiale è rimasta uguale in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 158/2015, è necessaria, la rappresentazione e volizione dell’omessa dichiarazione e del superamento della soglia di punibilità e il dolo specifico in capo al soggetto agente, dato che deve perseguire il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Gli Ermellini ritengono che il ricorrente fosse consapevole della violazione dell’omessa dichiarazione, essendo pienamente a conoscenza delle scadenze entro cui questa doveva essere presentata; inoltre il nuovo amministratore che subentra nella carica ha l’onere di verificare la contabilità, i bilanci e le ultime dichiarazioni dei redditi, in quanto se ciò non avviene non solo dovrà rispondere del reato del mancato versamento delle imposte in precedenza non versate, ma dovrà rispondere anche del reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale.

Di norma la responsabilità per i reati tributari è dell’amministratore pro-tempore, che rappresenta e gestisce l’ente, quindi, assume la carica di amministratore e accetta anche tutte le conseguenze che da tale carica possono derivare.

La Corte di Cassazione conclude sottolineando che:

“Non può essere esclusa la configurabilità del dolo eventuale nell’ipotesi in cui un amministratore abbia consapevolmente omesso di esercitare i dover impostigli dalla legge con la previsione della conseguente mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali nel termine di legge ed abbia accettato il rischio che, anche a causa della sua condotta omissiva, venisse integrato il delitto di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000”.

Infatti, nel dolo eventuale si considerano voluti, non solamente i risultati che l’agente abbia posto come fine ultimo dell’azione, ma anche quelli che sono la diretta conseguenza del suo comportamento.

Per tali ragioni il ricorso presentato dal nuovo amministratore della società non può essere accolto.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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