IL LAVORO “IN NERO” DELL’EX MOGLIE E L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 05603 del 2020 è intervenuta per chiarire che, nel caso in cui l’ex moglie svolga un lavoro “in nero” e non si abbia prova di quanto guadagni, questa non ha diritto all’assegno divorzile.
Nel caso di specie il Tribunale di primo grado aveva omologato la separazione consensuale di due coniugi, ponendo a carico del marito un assegno di mantenimento, in favore della moglie, pari ad euro 150 mensili. Successivamente il Tribunale, in sede di divorzio, aveva aumentato l’importo dell’assegno ad euro 300 mensili.
La Corte d’Appello, nel rigettare il ricorso proposto dall’ex marito aveva ritenuto che la sua situazione economica fosse migliore di quella della donna, che esercitava un’attività irregolare e non fissa.
Nell’adire la Corte di Cassazione il ricorrente lamenta del fatto che i giudici di secondo grado, sebbene fosse stata raggiunta la prova della capacità lavorativa della donna, abbiano fondato la propria decisione sul rilievo che la saltuaria occupazione dell’ex moglie non era tale da assicurarle un tenore di vita
“almeno tendenzialmente analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio”.
Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno accolto il ricorsoprecisando come il riconoscimento dell’assegno divorzile, a cui deve essere attribuita una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, ex art. 5, sesto comma della l. n. 898 del 1970 richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante.
“La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Pertanto, la natura perequaiva-compensativa porta al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica ma il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 18287 del 2019 hanno chiarito che
“la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Detto ciò si deve rilevare come i giudici di merito non si siano attenuti ai principi suddetti e non abbiano operato una effettiva valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, mancando qualsiasi accertamento in ordine al reddito percepito dall’ex moglie, che comunque evidenzia una capacità lavorativa e reddituale della stessa.