I SOCIAL, L’ADESCAMENTO E LA PORNOGRAFIA MINORILE

Adescamento di minori tramite Facebook e la pornografia minorile

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 33862 del 2018

Nel caso giunto al vaglio degli Ermellini, un uomo si era creato un falso profilo Facebook, recante l’immagine di altra persona al fine di acquisire la fiducia di alcune minori, per farsi inviare innumerevoli foto a sfondo sessuale, e per non farle smettere le ricattava minacciandole di pubblicare le immagini già in suo possesso.

Prima di tutto vediamo quanto dispone l’art. 494 c.p. riguardante la sostituzione di persona:

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.

In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, integra il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. la creazione e la conseguente utilizzazione di un profilo social, con l’utilizzo abusivo dell’immagine altrui.

La condotta dell’uomo ricade nell’adescamento in quanto creando un finto profilo e fingendosi un coetaneo delle minorenni le ha indotte ad inviargli foto a sfondo erotico.

Nulla rileva il fatto che in un secondo momento abbia modificato l’immagine del profilo e che abbia rivelato la sua reale identità alle ragazze.

La L. n. 172/2012 che ratifica la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali ha introdotto all’art. 600-ter c.p., una definizione derivata dell’art. 20, secondo comma della Convenzione in questione, secondo cui

“per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni 18 coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di 18 anni per scopi sessuali”.

L’articolo sopracitato sanziona la mera detenzione di materiale pedopornografico, anche a fini di consultazione personale e senza divulgazione a terzi e a prescindere dalle modalità con le quali la rappresentazione sia stata eseguita.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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