Guida il ricorso per decreto ingiuntivo

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Natura e caratteri del ricorso per decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione entro il termine di 40 giorni dalla notifica, avvisandolo che entro detto termine esso potrà proporre opposizione e che in mancanza di procederà ad esecuzione forzata.

La ratio di tale istituto è quella di offrire al creditore uno strumento di tutela immediata che gli permetta di acquisire velocemente un titolo per agire esecutivamente nei confronti del debitore, evitando il pregiudizio derivante dai tempi lunghi del giudizio ordinario.

Il decreto ingiuntivo, quando è emanato in mancanza di un contraddittorio fra le parti è un provvedimento a carattere esclusivamente documentale, che rappresenta l’esito conclusivo della fase monitoria del procedimento di ingiunzione, disciplinato dall’articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Questa fase è seguita, in caso di opposizione su iniziativa del debitore ingiunto, dall’apertura di un procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena.

Quali sono i requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo?

I requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo sono elencati dall’articolo 633 c.p.c., il quale dispone che:

“Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritto o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.

Perché il giudice possa ritenere fondata la domanda ed emettere il decreto ingiuntivo, l’articolo in esame dispone espressamente che chi lo riceve deve dare del suo credito prova scritta.

Secondo giurisprudenza ricorrente, la prova scritta richiesta dalla legge è quella che può trarsi in ordine ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, da qualsiasi documento, meritevole di fede quanto ad autenticità, proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità anche se privo di efficacia probatoria assoluta.

Chi è competente ad emettere il decreto ingiuntivo?

L’articolo 637 c.p.c. dispone che:

“Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Per i crediti previsti nel n. 2 dell’art. 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valor del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono”.

In base all’articolo 638 c.p.c., la domanda per ottenere il decreto ingiuntivo si propone con ricorso, contenente oltre all’indicazione delle parti, dell’oggetto, dei motivi della richiesta e delle conclusioni, anche l’indicazione delle prove che si producono, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del ricorrente.

Il ricorso viene depositato in cancelleria con l’allegazione di tutte le prove documentali comprovanti l’esistenza del credito.

Il giudice, una volta valutati il ricorso e le prove, potrà decidere di sospendere la richiesta invitando il ricorrente a produrre ulteriore documentazione ovvero di rigettarla, con decreto motivato.

Se esistono le condizioni ex art. 633 c.p.c, invece il giudice provvede all’accoglimento della domanda, emettendo il decreto ingiuntivo e ordinando all’altra parte di adempiere all’obbligazione nei termini stabiliti.

L’articolo 643 c.p.c. stabilisce che:
“L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite”.

Opposizione a decreto ingiuntivo:

Il debitore ha la facoltà di proporre opposizione al decreto, con un atto di citazione, dinnanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso.

 

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