GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

Differenze tra clausola penale, caparra ed acconto

La caparra può essere o confirmatoria o penitenziale.

La prima si sostanzia nella consegna alla controparte di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili, al momento della conclusione del contratto, a conferma del vincolo assunto e a titolo di acconto sul prezzo totale.

L’articolo 1385 del codice civile dispone che:

“Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.

Invece, la caparra è detta penitenziale se costituisce solamente una sorta di corrispettivo che una delle parti contraenti è tenuta a versare anticipatamente all’altra per il presunto danno che le arrecherebbe in caso d recesso.

L’articolo 1386 del codice civile dispone che:

“Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta”.

La clausola penale, disciplinata dall’articolo 1382 del codice civile, è la clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento del contratto, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione. Le sue funzioni sono la maggior garanzia di puntuale e tempestivo adempimento e la preliquidazione convenzionale del danno per l’eventualità dell’inadempimento e o del ritardo, evitando costose decisioni giudiziali.

La multa penitenziale disciplinata dall’articolo 1373, terzo comma c.c., da non confondere con la clausola penale, costituisce il corrispettivo del diritto di recesso convenzionalmente stabilito, ed implica che la somma di denaro sia versata solamente al momento del recesso.

L’acconto è semplicemente un’anticipazione di una quota del prezzo fissato dal proponente.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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