GELOSIA – MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

Compagno troppo geloso? Scatta il reato ex art. 572 c.p.

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 32781 del 2019

Nel caso di specie il PM aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione di secondo grado, con la quale l’imputato era stato assolto perché il fatto non sussiste, dal reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., in danno della convivente.

La norma sopra menzionata punisce:

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.]

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni”.

Rileva il PM che dopo una ampia ricostruzione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato e dagli altri testi escussi, era emerso che le condotte accertate erano state ricondotte, operandone una lettura riduttiva e frazionata, a comportamenti tipici della fine di una relazione ovvero in termini di condotte dettate da gelosia ossessiva ma trascurandone il contenuto violento.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso annullando la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 569, comma 4, c.p.p.

Il tribunale, nell’individuazione della nozione di maltrattamenti, ha richiamato la Giurisprudenza di Cassazione, escludendo tuttavia la natura vessatoria dei comportamenti agiti dall’imputato dei quali ha offerto una sommaria descrizione, soffermandosi su alcuni episodi descritti dalla persona offesa.

Secondo la ricostruzione compiuta nella sentenza impugnata le continue telefonate e i messaggi inviati dall’imputato, che effettuava numerosissime telefonate anche video alla compagna per verificare dove e con chi si trovasse pretendendo l’invio di messaggi video per verificare l’attendibilità della donna, accompagnate da minacce di morte a lui e al suo potenziale amante, non avevano rilevanza penale perché qualificabili come episodi di gelosia e comportamenti tipici della fine di una relazione.

Tale lettura è riduttiva e non esaustiva ai fini dell’individuazione della condotta di maltrattamenti.

“Anche comportamenti fisicamente non violenti, che si arrestano alla soglia della minaccia, raggiungono la soglia della rilevanza penale ai fini del reato di cui all’art. 572 c.p., quando si collochino in una più ampia e unitaria condotta abituale idonea ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile”.

Pertanto, ai fini della ricostruzione del reato ex art. 572 c.p. è essenziale l’accertamento della abitualità e ripetitività della condotta lungo un ambito temporale rilevante senza che la valutazione di offensività possa arretrarsi a fronte di condotte che non culminino in veri e propri atti di aggressione fisica.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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