Furto al supermercato

La Corte di Cassazione penale, sezione V, con la sentenza n. 14538 del 24 marzo 2017 ha stabilito che per consumare il reato di furto all’interno di un supermercato non è sufficiente superare le casse

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n 14538 del 24 marzo 2017 ha stabilito che non può parlarsi di furto consumato se la cosa mobile non è uscita in maniera definitiva dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo.

La vicenda:

Nel caso di specie, una donna nel nascondere sotto la gonna alcuni prodotti del supermercato era stata monitorata per tutta l’attività e fermata dalla sicurezza del supermercato in questione. La stessa veniva condannata per furto aggravato in un supermercato, alla pena di 5 mesi e 15 giorni di reclusione nonché ad euro 250 euro di multa.

La pronuncia:

La Corte si è uniformata al principio affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza 52117/2014, secondo il quale la condotta di sottrazione di prodotti dagli espositori del supermercato, avvenuta sotto il controllo costante del personale di vigilanza, è da qualificare come furto tentato, allorché il soggetto sia fermato dopo il superamento delle casse senza aver pagato i prodotti indebitamente prelevati, non potendo considerarsi realizzata la sottrazione di una cosa nel caso in cui l’originario possessore conserva una relazione con il bene e in qualsiasi momento può interrompere l’azione delittuosa.

Pertanto non può parlarsi di furto consumato se la cosa mobile non è uscita in maniera definitiva dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito un ulteriore assunto delle Sezioni Unite (sent. 40354/2013), secondo il quale la condotta furtiva non può essere considerata aggravata dall’uso del mezzo fraudolento quando la merce viene solamente occultata sulla persona, come nel nostro caso, dato che il mero nascondimento sotto gli indumenti o nella borsa integra l’ordinaria dinamica di esecuzione di questo tipo di delitto.

L’aumento di pena previsto dall’aggravante richiede un’aggressione del bene avvenuta con modalità offensive tali da denotare una particolare scaltrezza nel soggetto agente.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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