IL FERMO E LA CIRCOLAZIONE STRADALE

Automobile sottoposta a fermo e circolazione stradale

Il Giudice di Pace, Faenza, con la sentenza n. 87 del 19 aprile 2017 ha stabilito che per contestare la circolazione di un’auto sottoposta a fermo serve un’attività istruttoria diligente

Gli agenti di Polizia, in caso di contestazione della violazione ex art. 214, comma 8, del codice della strada e 86 del D.p.r. n. 602/1973 e succ. mod., devono espletare l’attività istruttoria con la dovuta diligenza per riuscire ad individuare l’effettivo custode del veicolo.

Ciò è quanto disposto dal Giudice di Pace di Faenza con la sentenza n. 87 del 19 aprile 2017.

La vicenda:

Un uomo, a bordo di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo, causa pignoramento richiesto dall’Ente di riscossione, era stato fermato dalla Polizia per un controllo.

La macchina era di proprietà di una società di persone e, al momento del controllo, era condotta da un soggetto che non ne era il custode. Tuttavia, l’organo di polizia notificava il verbale di infrazione al soggetto che risultava essere un socio della società proprietaria del mezzo, contestandogli la violazione dell’art. 214, comma 8 del codice della strada e dell’art. 86 del D.p.r. n. 602/1973.

Contro il verbale di infrazione veniva proposto un ricorso al Giudice di Pace, sostenendo che, durante la fase istruttoria del provvedimento amministrativo sanzionatorio, i poliziotti non avevano controllato chi fosse l’effettivo custode del mezzo, e di analizzare la compagine sociale dell’azienda proprietaria.

Precedentemente al controllo, il socio aveva ceduto la sua quota sociale ad altro soggetto, consegnando a questo il libretto di circolazione e le chiavi del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Per tale motivo quindi il ricorrente non poteva essere ritenuto responsabile né per dolo né per colpa delle violazioni delle norme del Codice della Strada.

La Pubblica Amministrazione incorre nel difetto di istruttoria nel caso in cui perviene alla decisione, senza aver posto in essere una istruttoria completa, ossia quando non ha controllato tutti gli elementi della fattispecie concreta.

Nel caso di specie, l’organo di Polizia non aveva indagato approfonditamente sulla compagine sociale della società proprietaria del mezzo, ma si era solamente soffermata sulla verifica della sua proprietà, senza controllare chi fosse il custode.

Il verbale di infrazione è stato notificato ad un soggetto non responsabile delle violazioni contestate.

In base all’art. 3, della L. n. 689/1981:

“Nelle violazioni cui è applicabile anche una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”.

La norma è richiamata anche dall’art. 194 del codice della strada che dispone:

“In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sanzioni 1 e 2 del Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689”.

La Corte di Cassazione ha evidenziato come:

“Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice di merito deve verificare la configurabilità o meno dell’elemento psicologico della colpa nella commissione dell’illecito, previsto dall’art. 3 della legge 689/1981, e quindi la conoscenza, o la conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza dei presupposti di fatto dell’illecito”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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