… E SE FACEBOOK TI DISATTIVA INGIUSTAMENTE IL PROFILO?
Se Facebook ti disattiva ingiustamente il profilo Facebook?
E’ possibile ricorrere in Tribunale se non puoi più accedere al tuo profilo e/o pagina per colpa di Facebook.
La vicenda giudiziaria
Nel corso della causa Facebook Ireland Limited rimaneva contumace.
La decisione del Tribunale
Il ricorso è stato accolto e per l’effetto è stato ordinato a Facebook Ireland Limited l’immediato ripristino del profilo personale del ricorrente presso il proprio portale e, per l’effetto, l’immediata riattivazione del relativo accesso alla gestione della pagina.
Non solo, ma il Tribunale, oltre alla condanna, alle spese legali, ha disposto anche, che ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., che Facebook Ireland Limited debba pagare al ricorrente una penale pari ad Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, e ciò a far data dalla sua comunicazione.
La motivazione del Tribunale si basa sulle seguenti ragioni
Tra gli obblighi assunti da Facebook Ireland Limited, c’è la garanzia all’utente della “Possibilità di esprimersi e di comunicare in relazione agli argomenti di interesse dell’utente” (cfr. Sezione 1, punto terzo, doc. 11, cit.) dal momento che, come sostiene la stessa Facebook, “aiutiamo l’utente a trovare e connettersi con persone, gruppi, aziende, organizzazione altri soggetti di interesse” (cfr. Sezione 1, punto secondo, ns. doc. 11, cit.). Su tali basi, quindi, la prestazione individuabile in capo alla Resistente consiste nell’offerta ai propri iscritti di un preciso servizio telematico basato sul libero accesso ed uso della propria piattaforma web.E’, del resto, la stessa società resistente a confermare che “L’utente è libero di condividere i contenuti con chiunque, in qualsiasi momento” (cfr. Sezione 3.3.1, doc. 11, cit.). Facebook si impegna, inoltre, ad assicurare “l’Offerta di esperienze coerenti senza interruzioni nei prodotti delle aziende di Facebook” (cfr. Sezione 1, punto settimo, ns. doc. 11, cit.).
Sul periculum in mora (il danno imminente ed irreparabile derivante dall’attesa del giudizio)
Le cd. Astreintes
Art. 614 bis c.p.c. prevede uno strumento di coercizione indiretta per incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi che non risultano facilmente coercibili: con questa disposizione si prevede in capo al soggetto inadempiente l’obbligo di pagare una somma di denaro, al fine di indurlo a realizzare la sua obbligazione, e così testualmente sancisce
Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.