DISACCORDO TRA I GENITORI SULLA VACCINAZIONE: UNA SENTENZA CHE FARA’ MOLTO DISCUTERE

Il genitore che non vuole sottoporre i figli ai vaccini e propone cure omeopatiche rischia di vedersi escludere dall’affidamento condiviso dei figli per quanto riguarda le decisioni attinenti alla loro salute e alimentazione e di veder collocati gli stessi presso l’altro genitore.

Così, infatti, hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione confermano la collocazione presso il padre e l’esclusione della madre dalle scelte riguardanti la salute e l’alimentazione dei figli nonostante l’affidamento condiviso

Il caso:

Ciò è quanto accaduto nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell’ordinanza n. 3913/2018. La donna, a causa di alcuni problemi di salute, era stata indotta a rifiutare le cure tradizionali e i vaccini e a prediligere trattamenti omeopatici.

Il giudice di prime cure, nel disporre la separazione coniugale aveva anche deciso per l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, eccetto che per le decisioni inerenti la loro salute e alimentazione, nonché la loro collocazione presso l’abitazione del padre.

Decisione confermata anche dalla Corte d’Appello nonostante l’impugnazione della donna atta ad ottenere l’affidamento congiunto con collocazione preventivamente presso la sua abitazione.

Innanzi alla Corte di Cassazione, la signora ritiene che l’estromissione dall’affidamento condiviso dei figli rispetto alle scelte per le cure mediche e alimentazione era stata effettuata dal giudice a quo senza indicare alcun nocumento derivante ai minori dall’esercizio della funzione parentale materna rispetto a tali profili.

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L’esclusione sarebbe avvenuta non in base al parametro di giudizio costituito dal superiore interesse dei minori, ma in ragione dei convincimenti espressi dalla donna in ragione alle non opportunità di sottoporli a vaccinazione.

Il giudice non avrebbe preso in considerazione i contenuti della relazione di parte che aveva escluso l’esistenza dei disturbi psichiatrici della donna e la possibilità di riconnettere a tali patologie le convinzioni circa gli effetti dannosi delle vaccinazioni e l’utilità delle cure omeopatiche.

I giudici di Cassazione evidenziano come la Corte territoriale, nel prendere atto della richiesta di affidamento condiviso dell’appellante anche rispetto all’alimentazione e alle cure mediche, ha registrato che la donna non aveva addotto alcun elemento per supportare le censure mosse alla sentenza di primo grado su tale punto.

La Cassazione ricorda, infatti, che la cognizione del giudice di appello rimane circoscritta solo alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi.

In merito alla collocazione prevalente presso l’abitazione del padre, gli Ermellini condividono la decisione del giudice a quo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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